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Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23

Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 1 giugno 2012

CAPO VIII
- Norme transitorie e finali
Art. 21
- Norma finanziaria
1. Gli oneri per il funzionamento ordinario dell’Autorità sono stimati in euro 948.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte per euro 910.000,00 con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 38.000,00 con le risorse dell’ UPB 7.2.3. “Investimenti straordinari – Spese di investimento” del bilancio 2012 ed in euro 1.365.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con le risorse dell’ UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per solo competenza:
Anno 2012
- in diminuzione:
UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 833.000,00
UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00
- in aumento:
UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 910.000,00
UPB 7.2.3. “Investimenti straordinari – Spese di investimento”, per euro 38.000,00
Anno 2013
- in diminuzione:
UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 1.250.000,00
UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00
- in aumento:
UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per Euro 1.365.000,00
Anno 2014
- in diminuzione:
UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 1.250.000,00
UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00
- in aumento:
UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 1.365.000,00
2 bis. Agli oneri di cui all'articolo 19, comma 3 bis, stimati in (52)

Parole soppresse con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 5.

euro 500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018. (53)

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 5.

(30)

Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 11.

2 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza:
Anno 2017
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione di spesa 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
Anno 2018
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione di spesa 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00. (30)

Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 11.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 21 bis
- Decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 (31)

Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 12.

1. L'Autorità portuale regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Art. 22
- Disposizioni transitorie
1. Sono fatti salvi i rapporti giuridici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22 bis
- Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani regolatori portuali adottati (6)

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48, art. 3.

1. I piani regolatori portuali già adottati alla data del 16 giugno 2012, data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.
Art. 23
- Disposizioni transitorie per le commissioni consultive
1. Entro sessanta giorni dalla sua nomina, il segretario generale dell'Autorità richiede alle associazioni sindacali, alle organizzazioni imprenditoriali di cui all'articolo 12, comma 1, le designazioni dei propri rappresentanti per ciascuna commissione consultiva.
2. Le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali comunicano le designazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni, nomina i membri di ciascuna commissione consultiva. A seguito di detta nomina il segretario generale dell’Autorità cura la convocazione della prima seduta delle commissioni consultive.
3 bis. La composizione delle commissioni consultive di cui all’articolo 12, già nominate alla data del 1° giugno 2014, è integrata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 12 come modificato dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 48 (Semplificazione della disciplina degli organi dell’Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ). (7)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 48, art. 4.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 78.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 80.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 81.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Lettera inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 12.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 41.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 43.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 46.

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Alinea così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 5 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ).

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 21 aprile 2020, n. 27 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 51 .

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2023, n. 46 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 56.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 58.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 59.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.