CAPO VIII
- Norme transitorie e finali
Art. 21
- Norma finanziaria
1. Gli oneri per il funzionamento ordinario dell’Autorità sono stimati in euro 948.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte per euro 910.000,00 con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 38.000,00 con le risorse dell’ UPB 7.2.3. “Investimenti straordinari – Spese di investimento” del bilancio 2012 ed in euro 1.365.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con le risorse dell’ UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per solo competenza:
UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 833.000,00
UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00
UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 910.000,00
UPB 7.2.3. “Investimenti straordinari – Spese di investimento”, per euro 38.000,00
UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 1.250.000,00
UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00
UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per Euro 1.365.000,00
UPB 3.1.2. “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti”, per euro 1.250.000,00
UPB 1.1.1. “Azioni di sistema regione-enti locali – Spese correnti”, per euro 115.000,00
UPB 7.2.1. “Gestione corrente – Spese correnti”, per euro 1.365.000,00
2 bis. Agli oneri di cui all'articolo 19, comma 3 bis, stimati in (52) Parole soppresse con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 5.
euro 500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018. (53) Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 5.
(30) Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 11.
2 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza:
Anno 2017
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione di spesa 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
Anno 2018
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 21 bis
1. L'Autorità portuale regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Art. 22
- Disposizioni transitorie
1. Sono fatti salvi i rapporti giuridici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22 bis
1. I piani regolatori portuali già adottati alla data del 16 giugno 2012, data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.
Art. 23
- Disposizioni transitorie per le commissioni consultive
1. Entro sessanta giorni dalla sua nomina, il segretario generale dell'Autorità richiede alle associazioni sindacali, alle organizzazioni imprenditoriali di cui all'articolo 12, comma 1, le designazioni dei propri rappresentanti per ciascuna commissione consultiva.
2. Le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali comunicano le designazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni, nomina i membri di ciascuna commissione consultiva. A seguito di detta nomina il segretario generale dell’Autorità cura la convocazione della prima seduta delle commissioni consultive.