CAPO VI
- Finanziamento e bilancio
Art. 17
- Finanziamento dell’Autorità
1. Le entrate dell’Autorità sono costituite:
c) dai finanziamenti ricevuti per la partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
Art. 18
2. Il budget economico triennale è adottato dal segretario generale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al triennio di riferimento. Il budget adottato è trasmesso alla Giunta regionale, (75) Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.
unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all’articolo 6, comma 2, alla relazione del collegio dei revisori dei conti e alla relazione volta ad evidenziare i rapporti fra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente. 3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Autorità, entro venti giorni dal ricevimento del budget, (76) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.
la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (76) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.
stesso. L’Autorità trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (76) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.
riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (76) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.
al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. 5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce, unitamente ai pareri dei comitati portuali di cui all’articolo 6, comma 2 e alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio è corredato da una relazione del segretario generale sui risultati conseguiti, che evidenzia, in particolare, i rapporti fra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
6. La Giunta regionale effettua l’istruttoria del bilancio di esercizio e lo propone al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.