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Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23

Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 1 giugno 2012

CAPO IV
- Attività di programmazione
Art. 13
- Direttive regionali
1. Nel rispetto degli atti di programmazione regionale, entro il 30 novembre (72)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 59.

dell’anno precedente a quello di riferimento, previo parere della commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le direttive individuando in particolare: (42)

Alinea così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 47.

a) gli indirizzi per l’elaborazione del piano (43)

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 47.

delle attività;
b) i criteri per l’individuazione delle priorità degli interventi per ciascun ambito portuale;
b bis) gli indirizzi (58)

Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 7.

per la determinazione delle tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici. (23)

Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 7.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale individua, per ciascun ambito portuale, le risorse finanziarie disponibili.
3. Nell’ambito del documento di monitoraggio di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), la Giunta regionale predispone annualmente una specifica sezione sullo stato di attuazione delle attività previste dalla presente legge.
Art. 14
1. Nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all'articolo 13, il piano (73)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

triennale (45)

Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.

delle attività definisce, per ciascun ambito portuale di competenza, le attività e le opere che l’Autorità realizza nell'anno di riferimento, individuandone l’ordine di priorità degli interventi.
2. La proposta del piano (44)

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.

delle attività è elaborata dal segretario generale e trasmessa a ciascun comitato portuale per l’espressione del parere per l’ambito di rispettiva competenza.
3. Entro il 31 dicembre (74)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

di ogni anno, la proposta del piano delle attività viene trasmessa alla Giunta regionale unitamente al budget economico, (74)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

di cui all'articolo 18.(46)

Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.

4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (74)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, (47)

Parole così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.

la Giunta regionale approva il piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 13.
4 bis. La Giunta regionale prescrive al segretario generale la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (74)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

approvato ai sensi dell’articolo 18, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. (48)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 48.

5. L’Autorità presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.
6. La Giunta regionale trasmette per informazione il piano di cui al comma 4, e la relazione di cui al comma 5, alla commissione consiliare competente.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 78.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 80.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 81.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Lettera inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 12.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 41.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 43.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 46.

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Alinea così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 5 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ).

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 21 aprile 2020, n. 27 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 51 .

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2023, n. 46 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 56.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 58.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 59.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.