CAPO III
- Commissione consultiva
Art. 12
- Commissione consultiva
1. Per ciascuno dei porti di cui all'articolo 1, è istituita una commissione consultiva composta da:
a) tre designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore portuale;
b) tre designati dalle organizzazioni imprenditoriali che operano nel porto, maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori economici interessati;
1 bis. Qualora le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali non procedano a tutte le designazioni di loro competenza, la commissione è comunque validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti. (4) Comma inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48, art. 1.
1 ter. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di componenti di cui al comma 1 bis, la commissione non è costituita e si prescinde dai pareri di cui al comma 4, per un periodo pari al mandato della commissione medesima. (4) Comma inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48, art. 1.
2. Ciascuna commissione consultiva elegge al suo interno il presidente, il quale provvede alla convocazione delle riunioni e all'organizzazione dell'attività. La partecipazione alle sedute della commissione consultiva non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese. Ciascuna di esse si dota di un proprio regolamento di funzionamento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di individuazione, da parte di ciascun comitato portuale, delle associazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a), secondo il criterio del maggior numero di iscritti a tali associazioni, e delle organizzazioni imprenditoriali di cui al comma 1, lettera b).
4. La commissione esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:
a) il piano regolatore portuale;
c) indirizzi e direttive per il rilascio delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nell’area portuale.
5. Il parere di cui al comma 4, è trasmesso al comitato portuale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.