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Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23

Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 1 giugno 2012

CAPO X
- Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal Sito esternod.lgs 31 marzo 1998, n. 112 )
Art. 25
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina gee delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione le, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112), è aggiunta la seguente:
“e bis) la pianificazione, programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere per i porti regionali di rilevanza commerciale per i quali è istituita l’Autorità portuale regionale.”.
Art. 26
1. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 88/1998 prima della parole:
“Sono attribuite”
sono aggiunte le seguenti:
“Fatte salve le funzioni in materia di porti regionali per i quali è istituita l'Autorità portuale regionale di cui alla
legge regionale 28 maggio 2012, n. 23
(Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla
l.r. 88/1998
e l.r. 1/2005
).”.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 78.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 80.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 81.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Lettera inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 12.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 41.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 43.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 46.

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Alinea così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 5 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ).

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 21 aprile 2020, n. 27 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 51 .

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2023, n. 46 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 56.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 58.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 59.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.