CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale di riferimento, istituisce l’Autorità portuale regionale, di seguito denominata Autorità, e ne disciplina le funzioni.
2. L’Autorità esercita le funzioni di cui alla presente legge nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo.
3. L’Autorità esercita le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Burlamacca di cui all'articolo 3, comma 1 bis.
4. Le funzioni esercitate dall’Autorità nel porto di Viareggio ricomprendono anche le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis.
Art. 2
- Natura dell’Autorità
1. L'Autorità è un ente dipendente della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, dotato di autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quando previsto dalla presente legge e ha la sede principale a Viareggio e la sede distaccata a Porto Santo Stefano.
Art. 3
- Funzioni istituzionali dell’Autorità
1. L’Autorità svolge le seguenti funzioni:
b) pianificazione delle aree portuali;
c) progettazione e realizzazione delle opere portuali;
d) gestione e manutenzione delle aree portuali;
e) rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali;
1 bis. L'Autorità svolge le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a bis), ed a ter) (59) Parole così sostituite con l.r. 21 aprile 2020, n. 27, art. 1.
, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), relative al canale Burlamacca e rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il canale Burlamacca ai sensi del regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni. del regolamento regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). (16) Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 2.