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Legge regionale 8 maggio 2012, n. 18

Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012

Art. 4 bis
1. Si considera domiciliare la somministrazione del farmaco cannabinoide che è avviata al di fuori di strutture ospedaliere o a queste assimilabili.
2. Nel caso di cui al comma 1, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Ai fini della fornitura con oneri a carico del SSR, i farmaci cannabinoidi sono forniti dalla farmacia ospedaliera nell’ambito del budget di cui all’articolo 4, comma 1.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 6.

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Punto aggiunto con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.