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Legge regionale 9 marzo 2012, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 8 bis
1. Nell’ambito della revisione degli accordi di programma stipulati per la costruzione di nuovi presidi ospedalieri ai fini della riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione, le aziende sanitarie possono essere autorizzate dalla Regione alla cessione a titolo gratuito ai comuni di immobili da destinare a funzione pubblica, con clausola di retrocessione in proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento, anche parziale, della destinazione stabilita dagli accordi di programma.
2. Gli oneri di demolizione dei presidi ospedalieri dismessi possono essere posti a carico della Regione mediante destinazione di risorse alle aziende sanitarie, che provvedono a includere la relativa somma nel prezzo di vendita qualora l'area interessata sia alienata a soggetti privati.
3. Le risorse di cui al comma 2, sono recuperate dalla Regione nella misura in cui i proventi delle valorizzazioni siano eccedenti l’equilibrio economico-finanziario stabilito negli accordi.
4. Gli importi recuperati ai sensi del comma 3, sono finalizzati alla riduzione dell’indebitamento per pari importo.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. (21)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 49.


Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 7 maggio 2012, n. 17 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Alinea così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 43.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.