Legge regionale 9 marzo 2012, n. 8
Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012
Art. 3
- Programmi unitari di valorizzazione territoriale e procedure semplificate (3)
1. I PUV assicurano, con riferimento agli immobili di cui al comma 2:
a) la coerenza degli interventi di valorizzazione tra loro e con il contesto territoriale cui si riferiscono;
b) la coerente definizione delle nuove destinazioni d'uso degli immobili rispetto agli obiettivi definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale;
c) gli eventuali interventi necessari per garantire il miglioramento qualitativo del contesto urbano e territoriale di riferimento.
2. I PUV hanno ad oggetto i beni immobili di proprietà:
a) della Regione, degli enti da essa dipendenti e delle aziende sanitarie;
b) degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, o di cui il medesimo sia detentore o gestore.
2 bis.
I PUV sono promossi, anche su richiesta degli enti interessati, dalla Giunta regionale nei casi in cui sussista un’esigenza di integrazione tra proposte di valorizzazione relative a una pluralità di immobili o comunque nei casi in cui rilevi la sussistenza di un interesse regionale in relazione ad uno o più dei seguenti elementi:
a)
rilevanza dei beni da valorizzare;
b)
complessità del contesto territoriale di riferimento;
c)
significatività degli effetti delle destinazioni proposte in relazione agli strumenti urbanistici vigenti.
(4)
2 ter.
Fuori dei casi in cui sia promosso un PUV, le varianti agli strumenti urbanistici finalizzate alla valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 2, sono realizzate con le procedure semplificate di cui all’articolo 6 ovvero con le procedure ordinarie di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
(4)
2 quater.
Salvi i casi di procedura ordinaria ai sensi della l.r. 1/2005, le varianti che comportano anche nuovo impegno di suolo inedificato possono essere oggetto di PUV a condizione che i terreni inedificati ricadano in ambiti urbani e le relative previsioni concorrano a qualificare, con funzioni congrue, lo specifico contesto urbano di riferimento.
(4)
3. È esclusa l’applicazione delle procedure semplificate di cui all’articolo 6, nei casi in cui le varianti agli strumenti urbanistici comunali comportino: (5)
a) una contestuale variazione anche degli strumenti della pianificazione territoriale della Regione o della provincia;
b) in presenza di piano strutturale: un superamento che ecceda del 10 per cento il dimensionamento previsto per ciascuna destinazione d’uso con riferimento alle singole unità territoriali organiche elementari (UTOE), oppure che ecceda i 5.000 metri quadri di superficie utile lorda (SUL) complessivi per singola UTOE, oppure un superamento del dimensionamento del piano strutturale, con riferimento a ciascuna UTOE, che determini significativi effetti di carattere sovracomunale in termini di carico urbanistico e di aggravio sul sistema infrastrutturale e della mobilità. Nei limiti dimensionali sopra indicati non sono computati i mutamenti della destinazione d’uso relativi alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;
c) in assenza di piano strutturale: il superamento del dimensionamento previsto dal piano regolatore generale;
d) una nuova destinazione urbanistica che preveda la realizzazione di grandi strutture di vendita;
f) un mutamento della destinazione d’uso di immobili oggetto delle procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
5. Nel PUV possono essere compresi anche beni di proprietà delle amministrazioni statali, con le procedure definite d'intesa con le medesime.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.
Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.