Legge regionale 9 marzo 2012, n. 8
Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’
articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 .


Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012
Art. 10
- Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008 , convertito dalla
l. 133/2008 , e dell’
articolo 3-ter del d.l. 351/2001 , convertito dalla
l. 410/2001 .




2. Resta ferma l’applicazione del capo IV bis del titolo V della l.r. 1/2005 , qualora ne sussistano i presupposti.
3. Le comunicazioni di cui alla presente legge, sono effettuate in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla legge regionale 36 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), oppure, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.
Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.