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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)
Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 49/1999
1. L’articolo 16 della legge regionale 1 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) è sostituito dal seguente:
“Art. 16 -Valutazione, monitoraggio e verifica
1. I piani e programmi di cui all'articolo 10, contengono:
a) l’analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;
b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.
2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l'effettuazione dell’analisi e della valutazione di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della medesima legge regionale è effettuata con le modalità ivi previste.
4. I piani e programmi di cui all'articolo 10, sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia. La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 bis, comma 3.
5. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l'indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF.”.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 16 bis della l.r. 49/1999
1. L’articolo 16 bis della l.r. 49/1999 è così sostituito:
“Art. 16 bis - Nucleo unificato regionale di valutazione
1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all’articolo 10, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.
2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all’articolo 13 della l.r. 10/2010, in qualità di autorità competente per la VAS.
3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV anche in forma differenziata in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 e ne disciplina il funzionamento interno.
4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.