Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012
Art. 72
- Modifiche all’articolo 76 della l.r. 10/2010
1. Il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 75 bis, per l’anno 2012 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 76 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.