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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 52
- Sostituzione dell’articolo 58 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 58 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 58 - Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale
1. La pronuncia di compatibilità ambientale costituisce condizione per il rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori. In nessun caso è consentito procedere all’inizio dei lavori in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale.
2. La pronuncia di compatibilità ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
3. I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità ambientale, salvo che nella medesima sia stabilito un periodo più lungo, tenuto conto delle caratteristiche del progetto.
4. Ove sussistano motivate necessità, l’autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare il termine di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.
5. Trascorso il periodo di validità, salva la possibilità di proroga ai sensi del comma 4, la pronuncia deve essere reiterata.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.