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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 40
- Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 48 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
1. Il proponente richiede, con apposita domanda all’autorità competente, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando in formato elettronico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
a) il progetto preliminare dell’opera, impianto, o altro intervento;
b) lo studio preliminare ambientale.
2. Lo studio preliminare ambientale di cui al comma 1, lettera b), è composto dalla seguente documentazione:
a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;
b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l’inserimento territoriale ed ambientale del progetto stesso;
c) lo studio prescritto all’articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997 redatto secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:
1) dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZSC) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e delle norme statali di attuazione delle medesime;
2) delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle norme statali di attuazione della medesima;
3) dei SIR di cui alla l.r. 56/2000;
d) una relazione che evidenzi motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;
e) ogni altro documento utile ai fini dell’applicazione degli elementi di verifica di cui all’allegato D alla presente legge.
3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio preliminare. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell’autorità competente, ai sensi del comma 8.
4. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell’articolo 9, comma 1, lettera a), del d.p.r. 357/1997, il proponente è tenuto a segnalare l’esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione di cui ai commi 1 e 2, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d’interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.
5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.
6. Il proponente provvede al deposito della documentazione di cui ai commi da 1 a 4, anche presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46.
7. Dell’avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati; nell’avviso, sono indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l’avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la
valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.
8. I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell’autorità competente, fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 7, chiunque abbia interesse può far pervenire all’autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al progetto depositato.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.