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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 38
- Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 46 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 46 - Amministrazioni interessate
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono amministrazioni interessate:
a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell’ente parco regionale, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;
b) per i procedimenti di competenza della provincia, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;
c) per i procedimenti di competenza del comune, la comunità montana o unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto;
d) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto.
2. Sono inoltre amministrazioni interessate i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.
3. È facoltà dell’autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre alle amministrazioni individuate nel presente articolo, altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.