Legge regionale 9 marzo 2011, n. 9
Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, dell' 11 marzo 2011
Art. 2
- Funzioni
1. L’ufficio stampa svolge le seguenti funzioni:
a) cura dei rapporti con i mezzi di informazione;
b) produzione e diffusione, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali, delle informazioni sulle attività del Consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio;(1)
c) redazione di comunicati stampa, elaborazione di prodotti editoriali, cartacei e informatizzati, anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all’interno dell’ente o da inserire in notiziari radiofonici o televisivi.
2. L’ufficio stampa non può svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.
2 bis. All'inizio di ciascuna legislatura, l'Ufficio di presidenza provvede a dettare delle direttive per l'attività di informazione cui il settore è preposto.(9)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.