Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 9
- Direttore generale
1. Il direttore generale è l’organo di amministrazione dell’autorità idrica ed è nominato dall’assemblea, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica, (35) tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’intesa di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di cinque anni (36). Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall’assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.
5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12, (5) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
6. Il contratto disciplina la revoca dall’incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
7. L’incarico di direttore generale è revocato dall’assemblea nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall’assemblea medesima ai sensi dell’articolo 8, con le seguenti modalità:
a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell’assemblea;
b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell’assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.