Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 15
- Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana
1. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell’ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.
2. La conferenza è presieduta dal sindaco o da suo delegato, (46) del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione.
3. I sindaci o i loro delegati che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.