Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 11
- Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da tredici membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza di almeno un comune di cui all’articolo 13, comma 5, e di almeno due membri per ciascuna conferenza territoriale. (38)
3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza, in prima convocazione, di otto membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. In seconda convocazione, il consiglio direttivo delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. (40)
4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.
6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.