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Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011

TITOLO IV
- Disposizioni comuni e transitorie
CAPO I
- Disposizioni comuni
Art. 47
- Comitato regionale per la qualità del servizio
1. Presso il Consiglio regionale è istituito il comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, che, avvalendosi anche dei dati dell’osservatorio di cui all’articolo 49, segnala, all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti, eventuali criticità e formula alle stesse proposte per la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio. Esso formula all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti pareri preventivi o osservazioni sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), f) ed h), sulla carta della qualità del servizio di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera c), e sugli atti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d) ed f) (58)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24.

.
2. Il comitato è composto da:
a) l’assessore regionale competente per materia o, in caso di sua assenza, il dirigente competente per materia;
b) quattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della rappresentanza delle minoranze;
c) tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) tre membri designati dal comitato regionale consumatori e utenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) fra le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) tre membri designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) due membri designati dal forum toscano dei movimenti per l’acqua a seguito della loro formale costituzione in associazione.
3. Alle sedute del comitato partecipano, senza diritto di voto, i direttori generali dell'autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti.
4. I membri del comitato eleggono al loro interno il presidente.
5. Entro il 30 giugno 2012, il Consiglio regionale disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del comitato, definisce i criteri per l’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cui al comma 2 ed altresì i criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati locali di cui all’articolo 48.
6. Per la partecipazione al comitato non è previsto alcun compenso.
Art. 48
- Comitati locali per la qualità del servizio
1. Il comitato regionale per la qualità del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 47, comma 5, istituisce, presso ciascuna conferenza territoriale di cui all’articolo 13 ed altresì presso ciascuna autorità servizio rifiuti, comitati locali per la qualità del servizio, che operano a supporto del comitato regionale medesimo, anche assicurando forme di consultazione dei cittadini e delle imprese utenti al fine di verificare il livello di qualità dei servizi erogati.
Art. 49
- Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. A supporto della Regione nell’esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. L’osservatorio è composto da quattro membri nominati dal Presidente della Giunta regionale di cui:
a) tre membri individuati tra esperti dotati di alta e riconosciuta professionalità nella materia del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui uno su proposta del Consiglio regionale;
b) un membro in rappresentanza dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
3. L’osservatorio, quando sono trattati argomenti inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, è integrato con un rappresentante dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.
4. L’osservatorio acquisisce ed elabora le informazioni ed i dati sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi provvedendo in particolare:
a) all’acquisizione ed analisi dei dati e delle informazioni per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle forme di gestione, alle convenzioni ed ai contratti di affidamento in essere, alle tariffe applicate, ai costi, alle modalità di erogazione ed alle infrastrutture dei servizi, nonché ai livelli qualitativi e quantitativi degli stessi;
b) alla comparazione dei costi di produzione e del livello di qualità dei servizi erogati;
c) all’analisi della programmazione degli interventi e del relativo piano economico e finanziario contenuto nella pianificazione di ambito;
d) alla comparazione ed alle elaborazioni relative alle tariffe dei servizi applicate dai soggetti gestori;
e) allo studio ed alla valutazione comparata dei modelli organizzativi e di gestione sperimentati anche in altre regioni.
5. L’osservatorio opera in continuo raccordo con le strutture competenti della Giunta regionale.
6. L'osservatorio assicura altresì la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte tramite la pubblicazione sul sito internet della Giunta regionale di una relazione annuale, trasmessa preventivamente alla Giunta regionale per le sue valutazioni da rendersi entro trenta giorni, sullo stato del servizio e sui risultati dell’attività svolta nell’esercizio dei compiti ad esso attribuiti. La relazione è trasmessa al Consiglio regionale e della sua pubblicazione è data informazione, in via telematica, (28)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 52.

all'autorità idrica, alle autorità servizio rifiuti nonché al comitato regionale per la qualità del servizio.
7. L'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti provvedono, con cadenza annuale, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3, lettera a), in via telematica tramite l’infrastruttura della rete regionale di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
8. Oltre a quanto previsto al comma 6, l’osservatorio mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.
9. Per le attività dell’osservatorio, la Giunta regionale si avvale dell’IRPET, nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), nonché del supporto conoscitivo dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) secondo quanto previsto, rispettivamente, dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ) e dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
10. I membri dell’osservatorio percepiscono un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta. Ai membri dell’osservatorio spetta altresì il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell’organismo, fino ad un massimo di cinque sedute l’anno. (16)

Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8, art. 4.

CAPO II
- Disposizioni transitorie
Art. 50
- Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi dell’autorità idrica
1. Gli organi dell’autorità idrica sono costituiti entro il 30 giugno 2012.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, e fino all’effettivo insediamento degli organi dell’autorità idrica, le funzioni di tali organi sono svolte da sei commissari individuati nei presidenti dei consigli di amministrazione delle soppresse autorità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, che operano ciascuno con riferimento al territorio dell’autorità di ambito territoriale ottimale di appartenenza, avvalendosi del supporto tecnico del direttore della medesima autorità di ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.
3. Il bilancio preventivo dell’autorità idrica relativo all’anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012, contestualmente alle modalità di copertura dei costi di funzionamento dell’autorità stessa.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvede:
a) a convocare le conferenze territoriali per l’individuazione dei comuni che compongono l’assemblea dell’autorità idrica, entro il 31 maggio;
b) a convocare l’assemblea dell’autorità idrica per la nomina del suo presidente, dei membri del consiglio direttivo, del direttore generale e del revisore unico dei conti;
c) ad individuare con decreto, fra i commissari di cui al comma 2, il soggetto incaricato a provvedere alla formale costituzione giuridica dell’autorità idrica e alla gestione dei fondi della medesima.
5. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, si applica decorso il termine di cui al comma 4, lettera a).
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l’indennità per i commissari di cui al comma 2.
Art. 51
- Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti
1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono costituiti entro il 30 giugno 2012.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’effettivo insediamento degli organi di ciascuna autorità servizio rifiuti, le funzioni di tali organi sono svolte da un commissario, individuato nel presidente del consiglio di amministrazione della corrispondente comunità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, il quale si avvale del supporto tecnico del direttore della medesima comunità d’ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.
3. Ai fini di cui al comma 1, la prima assemblea di ciascuna autorità servizio rifiuti è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, per la nomina del presidente dell’assemblea medesima, dei membri del consiglio direttivo, del revisore unico dei conti, nonché del direttore generale.
4. Fino a diversa determinazione dello statuto, le quote di ripartizione tra i comuni delle spese di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti sono quelle in essere nelle corrispondenti comunità d’ambito al 31 dicembre 2011.
5. Il bilancio preventivo delle autorità servizio rifiuti, relativo all’anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012.
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l’indennità per i commissari di cui al comma 2.
Art. 52
- Scioglimento dei consorzi e subentro dell’autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti
1. Alla data del 1° gennaio 2012 i consorzi, di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 e di cui all’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), cessano dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti.
2. L'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti subentrano, a partire dal 1° gennaio 2012, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 e di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 .
3. Entro il 29 febbraio 2012, i commissari di cui agli articoli 50 e 51, effettuano ed inviano, all’autorità idrica e all’autorità servizio rifiuti di appartenenza, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data del 31 dicembre 2011, relativa ai consorzi di cui al comma 1, recante:
a) l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;
b) l’accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed immobili;
c) il bilancio finale;
d) l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.
Art. 53
- Disposizioni transitorie relative al personale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 , abrogata con la presente legge, è trasferito nei ruoli organici dell’autorità idrica.
2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle comunità di ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 , è trasferito nei ruoli organici delle corrispondenti autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. Per effetto del trasferimento di cui ai commi 1 e 2, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata.
4. I contratti subordinati di lavoro a tempo determinato, stipulati dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 , in essere alla data di cui ai commi 1 e 2, rimangono efficaci per la durata degli stessi e nei medesimi subentrano a tutti gli effetti rispettivamente l’autorità idrica e le autorità servizio rifiuti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo rispettivamente tra le risorse dell’autorità idrica e delle autorità per il servizio gestione rifiuti destinate alle medesime finalità.
Art. 53 bis
Disposizioni transitorie relative al direttore generale (59)

Articolo inserito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 25.

1. Il contratto di lavoro del direttore generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, mantiene efficacia sino alla sua naturale scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.
Art. 54
- Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, l’autorità idrica subentra, senza effetti novativi, nelle convenzioni per l’affidamento del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in tutti i rapporti ad esse inerenti posti in essere dalle autorità di ambito territoriale ottimale, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di finanziamento dei soggetti affidatari.
2. Le conferenze territoriali, avvalendosi delle strutture periferiche di cui all’articolo 17, provvedono a supportare l’autorità idrica nella gestione delle convenzioni di cui al comma 1.
3. L’autorità idrica subentra altresì nelle procedure di affidamento del servizio eventualmente già avviate dalle autorità di ambito territoriali ottimale.
4. Entro il 31 dicembre 2014, l’autorità idrica provvede all’approvazione del nuovo piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all’articolo 20. I piani operativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono efficacia fino alla data di pubblicazione del nuovo piano.
5. I piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, con specifico riferimento agli schemi pluriennali di investimento, e l’autorità idrica provvede alla loro progressiva armonizzazione.
Art. 55
- Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiuti subentrano nei contratti di servizio stipulati dalle comunità d’ambito, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle procedure per l’affidamento del servizio al gestore unico eventualmente già avviate.
Art. 56
- Disposizioni transitorie relative all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla l.r. 35/2011
1. Fino all’approvazione dei piani di ambito di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998 , i poteri sostitutivi di cui all’articolo 44 sono esercitati per la realizzazione delle opere previste nei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio di cui all’articolo 27 della l.r. 61/2007 .
2. Nel caso in cui si renda necessario individuare nuovi siti per la realizzazione degli impianti previsti nei piani straordinari di cui all’articolo 27 della l.r. 61/2007 , la Regione promuove un accordo di programma ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 35/2011 .

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 141.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 142.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 143.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 144.

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Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 145.

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Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 46.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 47.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 52.

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Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 17 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.