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Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011

TITOLO III
- Norme in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani
CAPO I
- Disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 30
- Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, gli ambiti territoriali ottimali (ATO), già istituiti ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), abrogato dalla presente legge, sono i seguenti:
a) ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia, (24)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 49.

con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
b) ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
c) ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.
2. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-Romagna per l'inserimento dei comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna.
3. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Marche per l’inserimento del Comune di Sestino, compreso nella Provincia di Arezzo, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Marche.
4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui ai commi 2 e 3, cessano di essere compresi, rispettivamente, negli ambiti territoriali ottimali Toscana Centro e Toscana Sud, dettando le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento delle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
5. Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con atto del Consiglio regionale sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, (25)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 49.

ed i comuni interessati.
Art. 31
- Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. Per ciascun ambito territoriale di cui all’articolo 30, è istituita l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti.
2. Le autorità servizio rifiuti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
3. Le autorità servizio rifiuti sono altresì dotate di un proprio patrimonio costituito da:
a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all’articolo 52;
b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
c) acquisizioni dirette effettuate dall’autorità servizio rifiuti con mezzi propri.
Art. 32
- Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’Sito esternoarticolo 201 del d.lgs. 152/2006 , sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell’articolo 31.
2. Le autorità servizio rifiuti svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio.
Art. 33
- Ordinamento delle autorità servizio rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, alle autorità servizio rifiuti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII Sito esternodella parte II del d.lgs. 267/2000 .
Art. 34
- Organi delle autorità servizio rifiuti
1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono:
a) l’assemblea;
b) il direttore generale;
c) il revisore unico dei conti.
Art. 35
- Assemblea
1. L’assemblea è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, dei comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento. I membri dell’assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell’assemblea medesima.
2. L’assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo statuto.
3. Fino all’approvazione dello statuto, l’assemblea delibera validamente con le maggioranze già previste nello statuto delle comunità d’ambito, di cui all’articolo 24 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti).
4. Alle sedute dell'assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.(26)

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 50.

5. Per la partecipazione all’assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
5 bis. La Regione mette a disposizione dell’assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate. (15)

Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8, art. 3.

Art. 36
- Funzioni dell’assemblea
1. L’assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’autorità servizio rifiuti. In particolare provvede:
a) all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno 2012; (7)

Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 143.

b) all’approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998 ;
c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;
d) alla scelta della forma di gestione;
e) all’approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 203 del d.lgs. 152/2006 ;
f) all’approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
g) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
h) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l’amministrazione dell’autorità servizio rifiuti;
i) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale;
l) all’approvazione della relazione annuale di cui all’articolo 46.
Art. 37
- Direttore generale
1. Il direttore generale è l’organo di amministrazione dell’autorità servizio rifiuti ed è nominato dall’assemblea, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale nell’ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica, (64)

Parole aggiunte con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1.

( tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’intesa di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di cinque anni. (65)

Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1.

Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall’assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità servizio rifiuti.
5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12 (8)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 144.

della l.r. 5/2008 .
6. Il contratto disciplina la revoca dall’incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
7. L’incarico di direttore generale è revocato dall’assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall’assemblea stessa, ai sensi dell’articolo 36, con le seguenti modalità:
a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell’assemblea;
b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell’assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Art. 38
- Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ente e provvede in particolare:
a) all’affidamento del servizio;
b) alla gestione del contratto di servizio;
c) al controllo sull’attività del soggetto gestore del servizio ed all’applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all’articolo 43;(9)

Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 145.

d) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 25/1998 ;
e) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera o bis), della l.r. 25/1998 ;
f) all’invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;
g) alla predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 46;
h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
2. Il direttore generale dispone sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:
a) all’adozione del programma annuale delle attività dell’autorità servizio rifiuti;
b) all’ adozione dei bilanci dell’ente;
c) all’approvazione del regolamento interno di organizzazione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell’autorità servizio rifiuti è attribuita al presidente dell’assemblea.
Art. 39
- Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri, nominati dall’assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004 .
2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, e verifica la coerenza dell’attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall’assemblea, informandone la stessa assemblea.
3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.
6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.
Art. 40
- Revisore unico dei conti
1. L’assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al Sito esternod.lgs. 88/1992 .
2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall’assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 241 del d.lgs. 267/2000 , facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il revisore relaziona annualmente all’assemblea sui risultati dell'attività svolta.
Art. 41
- Articolazione organizzativa delle autorità servizio rifiuti
1. Ciascuna autorità servizio rifiuti è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecniche ed operative.
2. Ai fini del comma 1, l’autorità servizio rifiuti è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.
3. L’autorità servizio rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
Art. 42
- Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto già previsto dall’articolo 26 della l.r. 61/2007 .
2. I rapporti tra le autorità servizio rifiuti ed i soggetti gestori del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 203 del d.lgs. 152/2006 .
Art. 43
- Vigilanza e controllo sul soggetto gestore
1. L’autorità servizio rifiuti vigila sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l’autorità servizio rifiuti interviene per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dal contratto.
3. Fatte salve le procedure per la contestazione degli inadempimenti stabilite dallo schema tipo di contratto di servizio adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 203 del d.lgs. 152/2006 , e ferma restando l’applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l’autorità servizio rifiuti, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
Art. 44
- Poteri sostitutivi della Regione
1. Qualora l’autorità servizio rifiuti non intervenga ai sensi dell’articolo 43, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dalla l.r. 53/2001 .
2. Oltre ai poteri sostitutivi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi, di cui alla l.r. 35/2011 , per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b ter), della medesima legge.
Art. 45
- Trasmissione dei dati e delle informazioni
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 49, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall’osservatorio, l’autorità servizio rifiuti e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.
Art. 46
- Relazione annuale
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con in contenuti di cui al comma 2, da inviare all’assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione, (27)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 51.

e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio, di cui all’articolo 47, ed all’osservatorio regionale di cui all’articolo 49.
2. La relazione di cui al comma 1, illustra:
a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 141.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 142.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 143.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 144.

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Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 145.

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Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 46.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 47.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 52.

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Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 17 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.