Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 75
- Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 );

b) legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 (Norme di attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);

c) articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);
d) articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
e) comma 3 dell’articolo 21 quater della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.