Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 69
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 30/2005
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 30/2005 è sostituita dalla seguente:
“Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:
“2 bis. L’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale.28 dicembre 2011, n. .69.(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.