Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 57
- Disposizioni finali
1. Nella l.r. 25/1998 le parole “comunità d’ambito” e “comunità di ambito”, sono sostituite dalle seguenti: “autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.
2. Nella l.r. 25/1998 le parole “piano industriale” e “piani industriali”, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “piano di ambito” e “piani di ambito”.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, della l.r. 61/2007 , di cui all’articolo 81, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e di cui alla legge regionale 2 agosto 2011, n. 37 (Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2011”), si applicano alle autorità servizio rifiuti di cui all’articolo 31 della presente legge.
4. Per sopravvenute esigenze straordinarie ed al fine di assicurare la massima efficacia nella gestione dei rifiuti, i piani straordinari, già approvati ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 61/2007 , possono essere modificati con la procedura di cui allo stesso articolo 27, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta regionale ed a condizione che non prevedano nuove o diverse localizzazioni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.