Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 48
- Comitati locali per la qualità del servizio
1. Il comitato regionale per la qualità del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 47, comma 5, istituisce, presso ciascuna conferenza territoriale di cui all’articolo 13 ed altresì presso ciascuna autorità servizio rifiuti, comitati locali per la qualità del servizio, che operano a supporto del comitato regionale medesimo, anche assicurando forme di consultazione dei cittadini e delle imprese utenti al fine di verificare il livello di qualità dei servizi erogati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.