Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 47
- Comitato regionale per la qualità del servizio
1. Presso il Consiglio regionale è istituito il comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, che, avvalendosi anche dei dati dell’osservatorio di cui all’articolo 49, segnala, all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti, eventuali criticità e formula alle stesse proposte per la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio. Esso formula all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti pareri preventivi o osservazioni sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), f) ed h), sulla carta della qualità del servizio di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera c), e sugli atti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d) ed f) (58).
2. Il comitato è composto da:
a) l’assessore regionale competente per materia o, in caso di sua assenza, il dirigente competente per materia;
b) quattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della rappresentanza delle minoranze;
c) tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) tre membri designati dal comitato regionale consumatori e utenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) fra le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) tre membri designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) due membri designati dal forum toscano dei movimenti per l’acqua a seguito della loro formale costituzione in associazione.
3. Alle sedute del comitato partecipano, senza diritto di voto, i direttori generali dell'autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti.
4. I membri del comitato eleggono al loro interno il presidente.
5. Entro il 30 giugno 2012, il Consiglio regionale disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del comitato, definisce i criteri per l’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cui al comma 2 ed altresì i criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati locali di cui all’articolo 48.
6. Per la partecipazione al comitato non è previsto alcun compenso.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.