Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 43
- Vigilanza e controllo sul soggetto gestore
1. L’autorità servizio rifiuti vigila sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l’autorità servizio rifiuti interviene per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dal contratto.
3. Fatte salve le procedure per la contestazione degli inadempimenti stabilite dallo schema tipo di contratto di servizio adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’
articolo 203 del d.lgs. 152/2006 , e ferma restando l’applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l’autorità servizio rifiuti, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.