Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 39
- Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri, nominati dall’assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004 .
2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, e verifica la coerenza dell’attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall’assemblea, informandone la stessa assemblea.
3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.
6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.