Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 38
- Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ente e provvede in particolare:
a) all’affidamento del servizio;
b) alla gestione del contratto di servizio;
c) al controllo sull’attività del soggetto gestore del servizio ed all’applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all’articolo 43;(9)
d) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 25/1998 ;
e) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera o bis), della l.r. 25/1998 ;
f) all’invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;
g) alla predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 46;
h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
2. Il direttore generale dispone sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:
a) all’adozione del programma annuale delle attività dell’autorità servizio rifiuti;
b) all’ adozione dei bilanci dell’ente;
c) all’approvazione del regolamento interno di organizzazione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell’autorità servizio rifiuti è attribuita al presidente dell’assemblea.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.