Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 27
- Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche.
2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all’adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.
3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì:
a) i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano;
4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.
5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi, spettano all’autorità idrica.
6. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 5, l’autorità idrica si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale. Può altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare all’autorità idrica i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo.
7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.