Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 25 bis
Fondo per il finanziamento degli interventi strategici (56)
1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all’articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente fissata dall’Autorità nazionale. (63)
2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono anche eventuali contributi a fondo perduto, erogati da enti pubblici in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
3. Le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui al comma 1 sono definite nell’ambito dell’accordo quadro stipulato ai sensi dell’articolo 57 bis.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.