Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 23
- Vigilanza e controllo sul soggetto gestore
1. L’autorità idrica vigila sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.
2. Secondo quanto previsto all’
articolo 152 del d.lgs. 152/2006 , nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l’autorità idrica interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.

3. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferma restando l’applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l’autorità idrica, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.