Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 22
- Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante
1. I progetti definitivi degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), sono approvati dall’autorità idrica secondo quanto disciplinato dall’articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006 (52).
1 bis. La progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 126 del d.lgs. 152/2006 è predisposta ed approvata nel rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 6 bis della l.r. 20/2006.(66)
3. L’autorità idrica costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
4. Per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui al comma 3, l’autorità idrica può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale,(21) secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, della l.r. 30/2005 . L'autorità idrica può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.