Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 21
- Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato
1. L’autorità idrica provvede nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, e tenuto conto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'
articolo 146, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione.

2. La percentuale di cui al comma 1, è definita in rapporto all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivo dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal sopracitato d.p.c.m. 4 marzo 1996.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.