Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 2
- Individuazione dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato
1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.
2. Per l’organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, la Giunta regionale può stipulare accordi con le regioni limitrofe, che, previa intesa con l’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3, e sentiti i comuni interessati, possono comprendere la costituzione di ambiti territoriali interregionali, qualora tali ambiti risultino funzionali all’organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, la modifica alla delimitazione territoriale dell’ambito territoriale ottimale unico è disposta con deliberazione del Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.