Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 18
- Gestore del servizio idrico integrato
1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore; negli atti per l’affidamento del servizio, l’autorità idrica indica tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati.
2. I rapporti tra l’autorità idrica ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati sulla base dello schema tipo adottato dall’Autorità nazionale (49).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.