Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 14
- Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana (45)
1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, in riferimento al territorio di propria competenza, si riuniscono al fine di:
a) individuare i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 13;
b) formulare proposte al consiglio direttivo conformi agli indirizzi generali dell’assemblea per:
1) la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale;
2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;
3) l’approvazione del regolamento d'utenza e della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare, nonché le relative modifiche;
4) formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione del servizio.
2. Il consiglio direttivo può non accogliere, o accogliere solo parzialmente, le proposte di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui esse non risultino conformi agli eventuali indirizzi forniti dall'assemblea o alla normativa vigente, assegnando un congruo termine alla conferenza territoriale per riformulare la proposta. Decorso inutilmente tale termine o in caso di reiterazione della proposta, il consiglio direttivo, con espressa motivazione, delibera autonomamente.
3. Qualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 1, lettera b), il consiglio direttivo assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.