Art. 82 bis
1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 19.332.735,10 (279) Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 1.
. Il contributo massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a euro 30.000,00, cui si aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui all’articolo 80, maggiorato del 20 per cento se il comune è ricompreso nell’elenco del progetto regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”, di cui all’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’Allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR 2019”). 2. Per l’individuazione dei comuni interessati e dei valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui all’articolo 80 in vigore alla data del 1° gennaio 2020.
3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l’anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’ articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Negli anni 2021 e 2022 il contributo può essere utilizzato per tutte le voci del quadro economico che prevedono contratti, stipulati nell’anno di concessione del contributo, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione di cui al comma 9 si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG. (269) Periodi aggiunti con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
5. Nell’anno 2020 i contributi possono essere concessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori.
6. Ai fini della concessione e della determinazione della misura dei contributi:
a) la domanda deve risultare completa degli elementi e della documentazione previsti dalla deliberazione di cui al comma 12;
b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93; (271) Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
7. Il comune può richiedere, all’atto della domanda, che gli sia concessa, per un unico intervento di cui al comma 3 che intende realizzare a totale carico del contributo regionale, una somma rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo a due o tre annualità all’interno del periodo 2020-2022.
8. Il contributo è liquidato a condizione che risultino regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti:
a) ai fini del monitoraggio delle opere pubbliche nell’ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti); b) ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016 , anche tramite il sistema informativo dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 9. Il contributo è liquidato, per singolo intervento di cui al comma 3, secondo i seguenti criteri:
a) per gli interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione dei contributi:
1) è liquidato il 50 per cento del valore dell’intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell’eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti del 50 per cento della somma concessa, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori;
b) per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7:
1) nella prima annualità, è liquidato il 50 per cento del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; la somma residua dell’annualità è liquidata, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;
2) per le restanti annualità, sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili.
10. Il contributo per il singolo intervento di cui al comma 3 è revocato se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. A decorrere dal 2021, il termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori è di quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. (274) Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
È altresì revocato: a) nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data;
b) nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di realizzazione dell’intervento in esercizio associato. In tal caso:
a) la domanda di contributo è comunque effettuata dal comune, che resta il soggetto beneficiario del contributo medesimo e il destinatario dell’eventuale provvedimento di revoca;
b) ai fini della liquidazione rilevano i contratti stipulati dall’ente responsabile dell’esercizio associato e i pagamenti da esso effettuati;
c) ogni onere di documentazione è a carico del comune beneficiario, che provvede ad acquisirla dall’ente responsabile dell’esercizio associato.
12. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) i limiti di importo dei contributi di cui al comma 1 concedibili negli anni 2020, 2021 e 2022 a ciascuno dei comuni interessati;
b) il termine perentorio per la presentazione della domanda e i soggetti abilitati a presentarla;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda per gli interventi che si intendono realizzare e concludere entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo, e i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni. Rientrano in tale documentazione anche la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’ articolo 3, comma 18, della l. 350/2003 , l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, nonché l’indicazione del responsabile unico del procedimento; d) la documentazione da presentare per la liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento; le modalità e i termini per effettuare le richieste di liquidazione o per comunicare l’esigibilità della spesa, anche al fine di evitare la revoca;
e) gli adempimenti dei comuni per eventuali regolarizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda di contributo, la documentazione allegata, le richieste di liquidazione, e i termini perentori entro i quali devono essere svolti;
f) le modalità di revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 98;
g) la struttura regionale competente alla concessione del contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture regionali interessate al procedimento, gli adempimenti che devono essere svolti, in particolare ai fini della verifica dell’assolvimento degli oneri informativi di cui al comma 8 e del controllo sullo stato di realizzazione dell’opera mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma medesimo;
h) le ulteriori modalità operative di attuazione del presente articolo.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono, a norma dell’articolo 98, disciplina speciale per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi ivi previsti.
14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di attività contrattuale.
15. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 19.332.735,10, cui si fa fronte come segue:
a) euro 7.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 6.000.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 e 2021;
b) 6.332.735,10 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022. (280) Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 1.
15 bis. Per far fronte alle spese conseguenti alla proroga dei termini di cui all'ultimo periodo dell'articolo 111, comma 7 undecies, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di euro 3.500.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023. (275) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
15 ter. Nell’anno 2023, ai comuni potenzialmente destinatari del contributo degli anni 2020 – 2022 è concesso un ulteriore contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario. Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il comune interessato presenta la domanda di concessione del contributo entro il 1° marzo 2023;
b) il contributo è concesso per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’ articolo 3, comma 18, della l. 350/2003 ed è finalizzato alla copertura di spese esigibili nell’anno 2023, relative ai lavori previsti nel quadro economico dell’intervento, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione del contributo, si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG; c) il contributo può essere concesso a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione dell’intervento di cui alla lettera b), altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune;
d) entro il termine del 31 ottobre 2023, il comune effettua i pagamenti, assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8, e presenta richiesta di liquidazione del contributo. La liquidazione avviene in un’unica soluzione, nel limite del contributo concesso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell’Osservatorio regionale contratti pubblici sull’esito positivo delle verifiche effettuate;
e) si provvede alla revoca totale del contributo in caso di mancata osservanza del termine del 31 ottobre 2023. Fermo restando detto termine per i pagamenti, il comune può evitare la revoca, a norma dell’articolo 98, se nel temine indicato dall’atto di avvio del procedimento di revoca presenta la richiesta di liquidazione e assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8; si provvede comunque alla revoca parziale del contributo se parte della somma concessa non risulta ammissibile o non risulta pagata dal comune entro il 31 ottobre 2023;
f) con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 gennaio 2023, sono individuati i soggetti abilitati a presentare la domanda e la documentazione da presentare a corredo, i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni, compresa la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’ articolo 3, comma 18, della l. 350/2003 , l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, l’indicazione del responsabile unico del procedimento, la documentazione da presentare per la richiesta di liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento, nonché gli altri elementi di cui al comma 12, lettere e), f), g), h); 15 quater. Nell'anno 2023, ai comuni aventi popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti, come risultanti dai dati ufficiali ISTAT al 31 dicembre 2021, è concesso un contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario, per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 15 ter. (282) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45. art. 8, comma 2.
15 quinquies. Agli oneri di cui ai commi 15 ter e 15 quater, pari a complessivi euro 2.000.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (283) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45. art. 8, comma 3.
15 sexies. A seguito della conclusione della procedura e della concessione dei contributi sulla base delle domande effettivamente pervenute, in numero inferiore rispetto ai potenziali beneficiari, lo stanziamento iniziale è ridotto all’importo di euro 1.499.968,97. (284) Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n, 25, art. 6.