TITOLO V
- Politiche per i territori
CAPO I
- Territori disagiati
Art. 79
- Oggetto e finalità
1. Il presente capo detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-morfologici, sociali ed economici, al fine di promuovere l'uguaglianza tra le diverse aree territoriali della Regione e favorire l'esercizio dei diritti delle persone.
2. Le iniziative e gli interventi previsti dal presente capo sono adottati in coerenza con la promozione delle forme di esercizio associato di funzioni, e sono attuati in armonia con la legislazione regionale e con gli strumenti ordinari della programmazione regionale e ne assumono gli obiettivi di conservazione, protezione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse rurali, naturali, paesaggistiche, architettoniche, culturali e turistiche, nonché di sviluppo dei servizi, dei presìdi produttivi e dei livelli occupazionali.
Art. 80
- Criteri per l'individuazione delle situazioni di disagio
1. La Regione, ai fini dell'attuazione del presente capo, individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei seguenti elementi:
a) maggiore montanità, riferita all'asperità morfologica;
b) particolare svantaggio derivante dall'insularità;
c) minore dimensione demografica;
d) minore densità demografica;
e) maggiore spopolamento relativo ai dati del cinquantennio degli ultimi cinque censimenti della popolazione e dell'ultimo quinquennio, avuto riguardo ai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
f) maggiore incidenza della popolazione anziana;
g) minore tasso di attività;
h) minore gettito per tributi locali;
i) minore incidenza del gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
j) minore diffusione di unità produttive locali.
2. La definizione dell'indicatore unitario del disagio è effettuata, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del CAL. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento può comunque essere adottato.
3. Sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 2, la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.
4. In caso di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3, le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di aggiornamento.
5. Negli anni 2011, 2012 e 2013 (63) Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 24.
resta ferma la graduatoria che risulta approvata all'entrata in vigore della presente legge ai sensi della
legge 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio). L'aggiornamento è effettuato a decorrere dall'anno
2014 (64) Numero così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 24.
e, successivamente, con cadenza triennale.
La graduatoria è altresì aggiornata a seguito dell’istituzione di nuovi comuni, utilizzando, ove necessario, i dati dei comuni estinti. (110) Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 37.
Art. 81
- Orientamento delle politiche pubbliche regionali
1. La Regione orienta le proprie politiche pubbliche tenendo conto dei territori nei quali sono compresi i comuni che si trovano in situazione di maggiore disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'articolo 80, comma 3.
2. A tal fine, prevede azioni prioritarie o specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali attuativi della legislazione regionale che intervengono in materia di servizi educativi per l'infanzia, servizi sociali, servizi di emergenza sanitaria, servizi di trasporto pubblico locale, viabilità rurale, attività artigianali, commerciali e turistiche.
3. In particolare, la Regione favorisce la diffusione dei servizi di prossimità di cui all’articolo 92. La Regione sostiene, altresì, le attività economico-produttive, mediante misure di accesso a finanziamenti con tasso agevolato.
4. In relazione alle diverse politiche che devono essere perseguite e alle misure che devono essere attivate, gli atti di cui al comma 2 del presente articolo individuano, sulla base degli elementi di cui all'articolo 80, il grado di disagio da considerare rilevante e possono stabilire ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere conto per l'attuazione delle politiche e l'applicazione delle misure. Quando vengono in rilievo ambiti territoriali sovracomunali, l'elenco di cui all'articolo 80, comma 3, può essere riformulato in modo aggregato, o può essere considerata la presenza nell'ambito territoriale di comuni di minore dimensione demografica in situazione di maggior disagio.
5. Quando la realizzazione delle politiche pubbliche comporta l'esercizio di funzioni e servizi di competenza comunale, per l'applicazione delle azioni e delle misure di cui al comma 2 può essere richiesta, ove non già prevista dalla legislazione statale e regionale, la gestione in forma associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi.
6. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione con gradualità, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e l'efficacia delle politiche pubbliche già attivate.
7. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, la Regione tiene conto dei provvedimenti, di propria competenza, di riparto dei fondi perequativi di cui all'
articolo 13 della l. 42/2009 .
8. I provvedimenti adottati dalla Regione in favore dei comuni montani, ai sensi del capo II del presente titolo, che risultano coerenti con le disposizioni del presente articolo, si considerano assunti anche in attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 82
- Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio
1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all’articolo 54, comma 2, esercitano esclusivamente mediante l’unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27 (166) Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 30.
, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 . In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) 4), 4. bis). (287) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 4.
(203) Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 13.
Il contributo è altresì attribuito ai comuni di cui all’articolo 65 della presente legge.(124) Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 22.
2. Il contributo annuale è concesso in misura identica per ciascun comune, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento. L'individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:
b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore; (204) Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 13.
c bis) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che ad essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera c); se l’ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta, insieme ad altri, con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro. (205) Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 13.
3. I contributi sono utilizzati dai comuni, in via prioritaria, per sostenere le spese generali di partecipazione all'esercizio associato, nonché per gli interventi aggiuntivi da realizzare sul proprio territorio in relazione a detto esercizio, ovvero per le spese di gestione degli uffici di sportello di cui all'articolo 53, comma 2, per le iniziative volte ad assicurare sul territorio servizi di prossimità pubblici o privati di cui all'articolo 92, per le iniziative volte a rafforzare le politiche pubbliche regionali destinate allo sviluppo sociale e civile del territorio. Le risorse eventualmente residue possono essere utilizzate per le attività, le iniziative e gli interventi e per le spese che risultano a carico dei comuni medesimi a titolo di compartecipazione ad attività e interventi finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea.
4. Non è ammessa l'utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati, ovvero per il pagamento di ratei di mutui.
5. Ogni volta che il comune beneficiario del contributo realizza specifiche attività, iniziative e interventi in forma associata definisce nell'atto associativo o in un atto aggiuntivo le modalità di realizzazione, in modo tale che le attività, le iniziative e gli interventi riguardino il territorio del comune medesimo. Dell'utilizzazione del contributo è comunque responsabile il comune beneficiario.
6 bis. L’esercizio delle funzioni associate di cui al comma 1, è soggetto a verifica solo nei casi previsti dall’articolo 91, comma 7, nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Se è stato accertato che una funzione non è effettivamente svolta, detta funzione può essere nuovamente considerata per il contributo di cui al presente articolo solo a seguito di nuova verifica con esito positivo. Nuove funzioni attivate entro l’avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, possono comunque essere considerate sulla base dello statuto vigente dell’unione, fermi restando gli effetti delle verifiche successive. (231) Comma inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 6.
7. I contributi del presente articolo non sono considerati ai fini della determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni.
Art. 82 bis
1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 19.332.735,10 (279) Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 1.
. Il contributo massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a euro 30.000,00, cui si aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui all’articolo 80, maggiorato del 20 per cento se il comune è ricompreso nell’elenco del progetto regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”, di cui all’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’Allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR 2019”). 2. Per l’individuazione dei comuni interessati e dei valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui all’articolo 80 in vigore alla data del 1° gennaio 2020.
3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l’anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’ articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Negli anni 2021 e 2022 il contributo può essere utilizzato per tutte le voci del quadro economico che prevedono contratti, stipulati nell’anno di concessione del contributo, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione di cui al comma 9 si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG. (269) Periodi aggiunti con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
5. Nell’anno 2020 i contributi possono essere concessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori.
6. Ai fini della concessione e della determinazione della misura dei contributi:
a) la domanda deve risultare completa degli elementi e della documentazione previsti dalla deliberazione di cui al comma 12;
b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93; (271) Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
7. Il comune può richiedere, all’atto della domanda, che gli sia concessa, per un unico intervento di cui al comma 3 che intende realizzare a totale carico del contributo regionale, una somma rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo a due o tre annualità all’interno del periodo 2020-2022.
8. Il contributo è liquidato a condizione che risultino regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti:
a) ai fini del monitoraggio delle opere pubbliche nell’ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti); b) ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016 , anche tramite il sistema informativo dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 9. Il contributo è liquidato, per singolo intervento di cui al comma 3, secondo i seguenti criteri:
a) per gli interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione dei contributi:
1) è liquidato il 50 per cento del valore dell’intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell’eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti del 50 per cento della somma concessa, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori;
b) per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7:
1) nella prima annualità, è liquidato il 50 per cento del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; la somma residua dell’annualità è liquidata, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;
2) per le restanti annualità, sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili.
10. Il contributo per il singolo intervento di cui al comma 3 è revocato se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. A decorrere dal 2021, il termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori è di quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. (274) Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
È altresì revocato: a) nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data;
b) nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di realizzazione dell’intervento in esercizio associato. In tal caso:
a) la domanda di contributo è comunque effettuata dal comune, che resta il soggetto beneficiario del contributo medesimo e il destinatario dell’eventuale provvedimento di revoca;
b) ai fini della liquidazione rilevano i contratti stipulati dall’ente responsabile dell’esercizio associato e i pagamenti da esso effettuati;
c) ogni onere di documentazione è a carico del comune beneficiario, che provvede ad acquisirla dall’ente responsabile dell’esercizio associato.
12. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) i limiti di importo dei contributi di cui al comma 1 concedibili negli anni 2020, 2021 e 2022 a ciascuno dei comuni interessati;
b) il termine perentorio per la presentazione della domanda e i soggetti abilitati a presentarla;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda per gli interventi che si intendono realizzare e concludere entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo, e i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni. Rientrano in tale documentazione anche la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’ articolo 3, comma 18, della l. 350/2003 , l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, nonché l’indicazione del responsabile unico del procedimento; d) la documentazione da presentare per la liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento; le modalità e i termini per effettuare le richieste di liquidazione o per comunicare l’esigibilità della spesa, anche al fine di evitare la revoca;
e) gli adempimenti dei comuni per eventuali regolarizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda di contributo, la documentazione allegata, le richieste di liquidazione, e i termini perentori entro i quali devono essere svolti;
f) le modalità di revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 98;
g) la struttura regionale competente alla concessione del contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture regionali interessate al procedimento, gli adempimenti che devono essere svolti, in particolare ai fini della verifica dell’assolvimento degli oneri informativi di cui al comma 8 e del controllo sullo stato di realizzazione dell’opera mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma medesimo;
h) le ulteriori modalità operative di attuazione del presente articolo.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono, a norma dell’articolo 98, disciplina speciale per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi ivi previsti.
14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di attività contrattuale.
15. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 19.332.735,10, cui si fa fronte come segue:
a) euro 7.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 6.000.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 e 2021;
b) 6.332.735,10 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022. (280) Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 1.
15 bis. Per far fronte alle spese conseguenti alla proroga dei termini di cui all'ultimo periodo dell'articolo 111, comma 7 undecies, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di euro 3.500.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023. (275) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
15 ter. Nell’anno 2023, ai comuni potenzialmente destinatari del contributo degli anni 2020 – 2022 è concesso un ulteriore contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario. Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il comune interessato presenta la domanda di concessione del contributo entro il 1° marzo 2023;
b) il contributo è concesso per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’ articolo 3, comma 18, della l. 350/2003 ed è finalizzato alla copertura di spese esigibili nell’anno 2023, relative ai lavori previsti nel quadro economico dell’intervento, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione del contributo, si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG; c) il contributo può essere concesso a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione dell’intervento di cui alla lettera b), altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune;
d) entro il termine del 31 ottobre 2023, il comune effettua i pagamenti, assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8, e presenta richiesta di liquidazione del contributo. La liquidazione avviene in un’unica soluzione, nel limite del contributo concesso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell’Osservatorio regionale contratti pubblici sull’esito positivo delle verifiche effettuate;
e) si provvede alla revoca totale del contributo in caso di mancata osservanza del termine del 31 ottobre 2023. Fermo restando detto termine per i pagamenti, il comune può evitare la revoca, a norma dell’articolo 98, se nel temine indicato dall’atto di avvio del procedimento di revoca presenta la richiesta di liquidazione e assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8; si provvede comunque alla revoca parziale del contributo se parte della somma concessa non risulta ammissibile o non risulta pagata dal comune entro il 31 ottobre 2023;
f) con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 gennaio 2023, sono individuati i soggetti abilitati a presentare la domanda e la documentazione da presentare a corredo, i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni, compresa la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’ articolo 3, comma 18, della l. 350/2003 , l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, l’indicazione del responsabile unico del procedimento, la documentazione da presentare per la richiesta di liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento, nonché gli altri elementi di cui al comma 12, lettere e), f), g), h); 15 quater. Nell'anno 2023, ai comuni aventi popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti, come risultanti dai dati ufficiali ISTAT al 31 dicembre 2021, è concesso un contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario, per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 15 ter. (282) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45. art. 8, comma 2.
15 quinquies. Agli oneri di cui ai commi 15 ter e 15 quater, pari a complessivi euro 2.000.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (283) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45. art. 8, comma 3.
15 sexies. A seguito della conclusione della procedura e della concessione dei contributi sulla base delle domande effettivamente pervenute, in numero inferiore rispetto ai potenziali beneficiari, lo stanziamento iniziale è ridotto all’importo di euro 1.499.968,97. (284) Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n, 25, art. 6.
CAPO II
- Territori montani e insulari
Art. 83
- Comuni montani e territori montani e insulari
1. Sono comuni montani quelli elencati nell’allegato B alla presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale.
2. L’allegato B alla presente legge indica altresì la parte di territorio dei comuni che risulta essere stato classificato montano ai fini regionali secondo le disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della presente legge.
3. La classificazione di cui al comma 2 ha rilevanza esclusivamente regionale e si applica solo se ad essa fanno espressamente rinvio le leggi o i provvedimenti regionali; della classificazione medesima può altresì essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore adottati dalla Regione.
4. Le disposizioni del presente capo che si applicano ai territori insulari della Toscana perché classificati montani o perché già facenti parte di comunità montana, continuano ad applicarsi ai medesimi territori anche se, per il sopravvenire di leggi statali successive, non siano più considerati montani.
4 bis. A decorrere dall’anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, nei seguenti casi:
a) se l’ultimo dato disponibile della popolazione del comune al 31 dicembre risulta inferiore alla popolazione montana di cui all’allegato B;
b) se l’unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione montana e questa presenta in un incremento, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento;
4 bis 1. Il comma 4 bis si applica fino alla data di entrata in vigore del presente comma, a partire da tale data, l’allegato B può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:
a) quando, al 31 dicembre, l’ultimo dato disponibile della popolazione del comune, il cui territorio è classificato in parte montano, risulta inferiore alla popolazione montana di cui all’allegato B;
b) quando l’unione di comuni o i singoli comuni interessati, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono, entro il 31 gennaio, i dati della popolazione montana e questa presenta un incremento, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento;
c) quando i singoli comuni, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono i dati della popolazione montana dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del censimento della popolazione;
4 ter. La popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati. (168) Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 31.
Art. 84
- Benefici previsti per i territori montani
1. Ai sensi dell’
articolo 2, comma 19, della l. 244/2007 , l’esclusione di comuni da una comunità montana non priva i territori dai benefici che ad essi si riferiscono né dagli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Il comma 1 si applica anche se, per effetto dell’attuazione della presente legge, un comune non fa più parte di una comunità montana. Nell’allegato B sono indicati i comuni che, fino all’entrata in vigore della presente legge, fanno parte di comunità montane; sono altresì indicati i comuni che ne facevano parte fino all'attuazione
della l.r. 37/2008 .
Art. 85
- Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani
1. La Regione, al fine di promuovere la coesione tra le diverse aree territoriali, valorizza lo sviluppo economico, sociale
, culturale (217) Parola inserita con l.r. 18 giugno 2019, n. 34, art. 1.
e civile dei territori montani attraverso il sostegno della competitività del sistema montano, la tutela dell’ecosistema montano e la promozione della qualità della vita e dei servizi in montagna, con particolare riguardo a quei territori montani che si trovano in situazione di maggior svantaggio.
1 bis. La Regione, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, in particolare sostiene azioni finalizzate a promuovere:
a) il contrasto allo spopolamento;
b) la difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale;
d) la tutela dell’identità storica e culturale;
e) il potenziamento dei servizi pubblici locali e dei servizi socio-sanitari;
f) la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere e commerciali, nonché della cooperazione, con particolare riferimento alle cooperative di comunità;
g) il sostegno all’economia circolare;
h) il sostegno alle attività agro-zootecniche e forestali;
i) il sostegno alle politiche ed attività finalizzate a garantire la destagionalizzazione turistica, con particolare riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile;
j) il sostegno dell’impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve;
k) la qualità delle infrastrutture viarie;
2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, persegue le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis (219) Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2019, n. 34, art. 1.
mediante interventi previsti negli strumenti ordinari della programmazione regionale e interventi speciali. Gli interventi speciali possono essere promossi e definiti mediante la stipula di intese tra la Giunta regionale e gli enti locali interessati.
3. Il programma regionale di sviluppo (PRS) indica, in un’apposita sezione, gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani.
4. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e gli altri atti attuativi della legislazione regionale fissano, in coerenza con quanto previsto dal PRS, le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 87. (220) Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34, art. 1.
5. Le politiche pubbliche regionali tengono conto degli elementi differenziali del disagio dei territori montani e dei diversi livelli di sviluppo economico e sociale raggiunti. Quando vengono in
rilievo ambiti (234) Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 9.
territoriali montani sovracomunali, si applica l'articolo 81, comma 4.
Art. 86
1. Per le finalità di cui all’articolo 85, è costituita la Conferenza permanente per la montagna, quale organo di cooperazione interistituzionale. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
2. La conferenza di cui al comma 1 è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
b) dall’assessore regionale con delega alle politiche per la montagna;
c) dal presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato;
d) dal presidente dell’ Unione province d’Italia (UPI) Toscana, o suo delegato;
e) dai presidenti delle unioni di comuni costituite da almeno uno dei comuni di cui all’allegato B della presente legge;
f) da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali (CAL) nominato tra i sindaci dei comuni di cui all’allegato B della presente legge non facenti parte di unioni di comuni;
g) da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell’associazionismo, individuate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Conferenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) verifica lo stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, le azioni da attivare a loro favore e le azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l’efficace perseguimento degli obiettivi;
b) promuove gli Stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel PRS.
4. La struttura regionale competente in materia di politiche della montagna supporta la Conferenza e, tramite il monitoraggio delle attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale, fornisce gli elementi di cui al comma 3, lettera a).
Art. 87
1. E’ istituito il fondo regionale per la montagna.
2. Il fondo è alimentato da risorse finanziarie regionali, da finanziamenti statali, in particolare provenienti dal fondo nazionale per la montagna, e da trasferimenti comunitari.
3. Il fondo regionale per la montagna ha lo scopo di sostenere finanziariamente,
anche in relazione alla strategia per le aree interne, (235) Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 10.
le politiche di sviluppo delle zone montane di cui all’articolo 85 e gli interventi speciali di cui alla
legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Le risorse del fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale disposto a favore degli enti locali.
4. Le risorse del fondo sono attribuite:
a) alle unioni di comuni di cui all’articolo 67 o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi
della l.r. 37/2008 ;
b) alle unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
c) ai comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).
5. Gli enti locali di cui al comma 4 utilizzano le risorse del fondo per spese di investimento per la realizzazione di interventi, che rientrano nelle finalità di cui al comma 3, localizzati esclusivamente in zona classificata come montana, nonché per le spese generali attinenti e indicate nei detti interventi.
I beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse regionali, pena la restituzione delle stesse. (112) Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 39.
6. Le risorse del fondo per la montagna possono essere utilizzate come quota parte a carico degli enti di cui al comma 4 per progetti sostenuti da finanziamento comunitario, statale o regionale.
Il finanziamento del fondo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto.(236) Parole aggiunte con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 10.
7. La disciplina di attuazione per la concessione e l’utilizzazione delle risorse del fondo è stabilita con regolamento regionale, da adottarsi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino all’adozione del regolamento si applicano i criteri stabiliti dal piano di indirizzo per le montagne toscane.
8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce, tenuto conto di quanto disposto al comma 9, i criteri di valutazione degli interventi proposti, fissa le modalità di individuazione di specifiche materie o ambiti di intervento cui, eventualmente, vincolare i contenuti delle proposte progettuali nonché le modalità per determinare gli ulteriori criteri relativi alle materie e agli ambiti suddetti. Il regolamento stabilisce, inoltre, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, e le procedure di revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate. (237) Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 10.
9. Le attribuzioni di risorse del fondo per gli enti locali
di cui al comma 4 tengono conto, tra l’altro (238) Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 10.
della superficie montana, della popolazione montana e del disagio ai sensi dell'articolo 85, comma 5. Si considerano anche i territori classificati montani ai fini regionali.
9 bis. Le risorse di cui al comma 9 sono oggetto:
1) qualora non vengano rispettati i tempi di realizzazione dell’intervento finanziato salvo eventuali deroghe, legate a eventi straordinari non imputabili al soggetto che realizza gli interventi, definite nel regolamento;
2) a causa del mancato adempimento dell’obbligo di monitoraggio periodico.
1) se la quota di cofinanziamento regionale risulta, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al limite del 90 per cento previsto al comma 6;
10. Gli enti locali cui la Regione attribuisce le risorse del fondo sono gli unici responsabili della corrispondenza dell’impiego delle risorse medesime alle azioni e agli interventi individuati ai sensi del presente articolo,
nonché in materia di aiuti di Stato. (240) Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 10.
La gestione delle risorse del presente articolo non rientra nella disciplina di cui all'articolo 50.
11. In caso di subentro della provincia ai sensi dell'articolo 75, le risorse del presente articolo che sarebbero spettate all'ente estinto sono attribuite alla provincia per gli interventi da effettuare sul territorio montano su cui operava l'ente medesimo. In caso di successiva costituzione, nel territorio dell'ente estinto, di una unione di comuni avente le caratteristiche di cui al comma 4 del presente articolo, le risorse del fondo sono destinate all'unione medesima.
Art. 88
- Patto per la montagna
1. Per il coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati ai territori montani, la Giunta regionale può promuovere la stipula di patti per la montagna.
2. Il patto per la montagna è uno strumento negoziale ad adesione volontaria, è stipulato tra la Giunta regionale e gli enti locali interessati, ha come riferimento il territorio di una provincia o territori sub provinciali e contiene gli interventi considerati come prioritari e strategici per il territorio montano.
3. I soggetti che sottoscrivono il patto per la montagna assumono specifici impegni per la realizzazione degli interventi concordati.
4. L’iniziativa per la sottoscrizione di un patto per la montagna è dell’amministrazione provinciale quando il patto ha come riferimento l’intero territorio provinciale, è di una delle unioni di comuni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 87 quando ha come riferimento il livello territoriale sub-provinciale.
5. La partecipazione della Giunta regionale alla formazione del patto per la montagna è definita con deliberazione della Giunta medesima, in coerenza con gli indirizzi del PRS e degli altri atti della programmazione regionale. Agli interventi contenuti nel patto per la montagna è attribuita, compatibilmente con le discipline comunitarie, statali e regionali, priorità per i finanziamenti regionali destinati al territorio di riferimento.
6. In caso di sottoscrizione di un patto per la montagna, le risorse del fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 87 sono, per gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dello stesso articolo, destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi ivi contenuti.
7. Il patto per la montagna può essere costituito da un’apposita sezione, dedicata agli interventi per lo sviluppo dei territori montani, del patto per lo sviluppo locale di cui all’
articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
8. Se è sottoscritto un patto per la montagna di livello provinciale, anche nella forma di cui al comma 7, non si procede alla stipula di altri patti per la montagna di livello sub-provinciale. Se questi sono già stati sottoscritti, gli interventi in essi previsti sono ricompresi nel patto di livello provinciale.
CAPO III
- Premialità per le buone pratiche
Art. 89
- Norme generali
1. La Regione, nell'ambito della legislazione regionale di attuazione della
l. 42/2009 , stabilisce con propria legge misure finanziarie di premialità per le unioni di comuni.
2. Fino all'entrata in vigore della legislazione regionale di cui al comma 1, alle unioni di comuni sono concesse premialità, nella forma di contributi straordinari, sulla base delle disposizioni del presente capo.
3. Alle unioni di comuni e ai comuni di minore dimensione demografica sono altresì concesse, ai sensi del presente capo, anticipazioni finanziarie per favorire la progettualità.
Art. 90
a) rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4;
b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 ; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti: 1) sportello unico delle attività produttive;
2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a decorrere dall’anno 2025, lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica è considerato solo se comprende sia l’adozione dei pareri, sia la costituzione dell’ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; (215) Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 55;
2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si considerano le sole funzioni che sono esercitate direttamente dall’unione per effetto di espressa e vigente norma statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto ed esecutivi ai sensi di legge, che prevedono il termine di decorrenza dell’effettivo esercizio e a condizione che detto esercizio sia stato accertato a seguito della verifica di effettività di cui all’articolo 91. Non sono considerate le funzioni affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto. (243) Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilità. (207) Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 14.
3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all’articolo 91 o se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell’anno di concessione dei contributi, dall'articolo 48 (182) Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 14.
(244) Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento. 4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.
4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni. L’attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma. (245) Comma inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
4 ter. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 20.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo della funzione relativa alla Centrale unica di committenza. L’attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma. (290) Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 5.
5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.
6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all’articolo 91, attivate alla data del 1° marzo dell’anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per tutti i comuni dell’unione. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle di cui al comma 7. (243) Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei comuni partecipanti all’unione;
b) numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi ottanta comuni della graduatoria generale del disagio di cui all’articolo 80; se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore; (246)Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all’unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;
d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all’unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all’unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;
f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all’unione.
9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all’avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell’esercizio associato, per tutti i comuni dell’unione, di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), come individuati dalla medesima deliberazione. (243) Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9. (243) Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.
Art. 91
1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), è soggetto a verifica di effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 90 per la concessione dei contributi, l’esito positivo della verifica di effettività dell’esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fino a che non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l’esito negativo di una nuova verifica di effettività.
2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione individua a tal fine, per ogni funzione di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio.
3. Le verifiche sono effettuate:
a) d’ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell’anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell’anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell’anno precedente, a condizione che l’unione richieda la verifica, entro e non oltre, il 1° marzo dell’anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b);
b) su richiesta dell’unione di comuni interessata, da presentare alla struttura regionale competente entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, al fine di accertare, per la successiva concessione dei contributi, lo svolgimento effettivo:
1) di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo;
2) di funzioni attivate per la prima volta entro il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, anche da unioni di nuova costituzione.
4. Le verifiche si svolgono in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Non si procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase è stata accertata una pluralità di atti associativi per la medesima funzione. Nuove funzioni attivate dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica.
5. Nel corso delle verifiche biennali di cui al comma 3, lettera a):
a) sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, risultano esercitate dall’unione;
b) se, a esito della verifica iniziale di cui alla lettera a), talune funzioni non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione deve dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell’effettività; l’unione può, prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni;
c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate a esito della seconda fase della verifica sono tutte rilevanti ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera b); tra di esse, sono rilevanti ai fini del contributo di cui all’articolo 90, comma 6, dell’anno in corso le sole funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo.
6. Nel corso delle verifiche di cui al comma 3, lettera b):
a) sono prese in considerazione le sole funzioni che risultano attivate alla data del 1° marzo dell’anno della verifica;
b) se, a esito della verifica iniziale, le funzioni di cui alla lettera a) non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione può dimostrare di aver svolto le attività necessarie per il raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni medesime. Se anche detta verifica di effettività non ha esito positivo, la funzione non può essere considerata per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90 nell’anno della verifica.
7. L’esercizio effettivo delle funzioni che l’unione esercita per conto dei comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all’articolo 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, è accertato d’ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), o nel corso della verifica a richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione coincide con quella oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera. La verifica è altresì effettuata su richiesta del comune o dell’unione interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo dell’anno di concessione del contributo dell’articolo 82, quando si tratta di accertare l’effettività dell’esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo.
8. La struttura regionale competente comunica all’unione di comuni gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento.
9. Se, a conclusione della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), risulta che l’unione di comuni non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni previsto dall’articolo 90, comma 1, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, sono revocati. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi del medesimo articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9.
10. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per l’invio di eventuali elementi integrativi sull’effettività dell’esercizio associato. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l’effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.
11. La Giunta regionale può disporre una verifica di effettività in via straordinaria a seguito di sentenza, ancorché non definitiva, emessa nell’ambito di un giudizio amministrativo o contabile o a seguito di altre pronunce della Corte dei conti, che siano state segnalate alla Regione e da cui possano desumersi elementi di mancato esercizio della funzione. Dell’eventuale esito negativo della verifica si tiene conto ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 90.
12. L’unione di comuni a cui non sono stati concessi i contributi per mancanza del requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), può essere riammessa ai contributi solo a seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3.
13. Salvo quanto previsto all’articolo 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati d’ufficio, nella medesima misura stabilita dal comma 9 del presente articolo, se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell’unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte dell’unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l’attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento e, in assenza, in proporzione alla popolazione come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2021. (286) Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29. art. 10.
Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare gli atti adottati dall’unione e dai comuni volti a dimostrare che il procedimento di scioglimento dell’unione si è concluso negativamente. 14. Si provvede alla revoca dei contributi nei soli casi tassativi previsti dal presente articolo.
Art. 92
- Iniziative per garantire i servizi di prossimità
1. La Regione favorisce le iniziative delle unioni di comuni volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi. Sono servizi di prossimità, ai sensi della presente legge:
a) i servizi erogati da soggetti privati, anche mediante esercizi commerciali polifunzionali, essenziali per la vita delle comunità locali; rientra tra questi il servizio postale universale;
b) i servizi erogati da soggetti pubblici e privati, utili per la vita delle comunità locali, tra i quali rientrano i servizi alla persona, i servizi di e-governement e telematici erogati tramite punti di accesso assistito, i servizi di riscossione delle entrate comunali, i servizi di tesoreria, i servizi ambientali ed energetici, i servizi postali accessori, i servizi bancari, i servizi artigianali, turistici e culturali, i servizi di volontariato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le unioni di comuni, in presenza di espressa previsione statutaria, possono:
a) predisporre strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità, e adottare iniziative, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni, per fronteggiare dette situazioni, in particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell’accesso ai servizi;
b) promuovere l’introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità,
3. Nei territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, i comuni, singoli o associati, possono costituire centri multifunzionali, nei quali concentrare lo svolgimento di più attività e servizi, in particolare di servizi di prossimità, nel rispetto della vigente normativa che disciplina detti servizi.
4. Ai fini del comma 3, sono considerati:
a) i territori montani dei comuni che, nella graduatoria di cui all’articolo 80, risultano con indice del disagio superiore alla media regionale;
5. I comuni e gli altri soggetti pubblici interessati possono destinare risorse per la realizzazione, l’attivazione e il sostegno alle spese generali di funzionamento dei centri multifunzionali.
Art. 93
- Fondo di anticipazione per spese progettuali
1. E' istituito un fondo di anticipazione per favorire la progettualità dei comuni facenti parte dell'elenco di cui all'articolo 80, comma 3, che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale e un fondo di anticipazione per favorire la progettualità delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani. I fondi operano sino alla concessione massima complessiva:
a) di euro 2.000.000,00, destinati alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche dei comuni, nonché per la redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e studi connessi; l'importo massimo che può essere concesso è determinato nella misura di:
1) euro 200.000,00 per ogni progetto;
2) euro 300.000,00 complessivi per la redazione di piani strutturali, regolamenti urbanistici e loro varianti e studi connessi, e per la realizzazione di opere pubbliche; l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera;
b) di euro 1.000.000,00, destinati alle unioni di comuni per spese di progettazione e realizzazione di opere da localizzare in territorio montano e per studi finalizzati allo sviluppo dei territori montani che siano coerenti con le politiche regionali di cui all’articolo 85; l'importo massimo che può essere concesso è determinato nella misura di 200.000,00 euro; l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ponendo i comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del disagio in relazione al valore unitario del disagio.
3. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ponendo le unioni di comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del disagio considerando la media del disagio complessivo dei comuni costituenti l'unione medesima.
5. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 4, la Regione si riserva di trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute agli enti beneficiari.
6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, l'eventuale documentazione da presentare a supporto delle previsioni di restituzione, le modalità per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, privilegiando i comuni che risultano in situazione di maggiore disagio e le unioni cui detti comuni partecipano. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, lettera a), è data priorità alle spese di progettazione.