SEZIONE III
- Estinzione per mancata trasformazione in unione di comuni
Art. 71
- Deliberazione di scioglimento e di avvio del procedimento di estinzione
1. Se è decorso il termine di cui all'articolo 67, comma 3, senza che i comuni abbiano provveduto a costituire l'unione di cui al medesimo articolo 67 e ad insediarne gli organi, la Giunta regionale delibera lo scioglimento della comunità montana e avvia il procedimento di estinzione dell'ente provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.
2. Dalla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario, gli organi di governo della comunità montana e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
3. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
4. L'ente continua ad operare secondo le disposizioni della presente sezione fino alla sua estinzione.
Art. 72
- Commissario straordinario
1. E’ nominato commissario straordinario il presidente della provincia cui appartengono i comuni che fanno parte della comunità montana. Il presidente della provincia può richiedere che, al suo posto, sia nominato commissario l’assessore provinciale o il dirigente o il funzionario o il segretario generale, in servizio o in quiescenza, da lui indicati.
2. Il commissario predispone il piano di successione e di subentro di cui all'articolo 73 ed esercita con propri decreti, fino alla data stabilita dal decreto di estinzione dell’ente e in conformità a quanto indicato dall’atto di nomina o da atti aggiuntivi, ogni potere di governo della comunità, compresi i poteri di organizzazione, regolamentari, di straordinaria amministrazione e di liquidazione delle attività e delle passività, anche in deroga allo statuto dell'ente.
3. Ai fini della corretta gestione dell'ente fino all'estinzione, il commissario stabilisce, ove occorra, le risorse che ciascun comune interessato è tenuto ad erogare all'ente per le spese di gestione delle funzioni e dei compiti esercitati, secondo la ripartizione prevista dallo statuto o dagli atti che regolano i rapporti in essere, e, in assenza, in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun comune.
4. Il commissario può richiedere l'accesso al fondo di anticipazione di cui all'articolo 45. In tal caso, la concessione può essere disposta fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è subordinata all'autorizzazione della provincia; i commi 3 e 5 dell'articolo 45 stesso si applicano nei confronti della provincia.
5. Per lo svolgimento delle suddette attività il commissario si avvale, di norma, delle strutture della comunità montana e, su disposizione del presidente della provincia, del personale di questa.
6. L'incarico di commissario comporta l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti dalla presente sezione. Gli atti del commissario sono imputati alla comunità montana.
7. Al commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura e nei limiti già previsti per il presidente della comunità montana. Al commissario, salvo che rivesta la carica di presidente o di assessore della provincia, è altresì attribuita un’indennità forfetaria, per tutto il mandato commissariale, nella misura stabilita dalla deliberazione di nomina, comunque non superiore all'indennità spettante per sei mesi al sindaco di un comune con popolazione pari a quella complessiva dei comuni della comunità montana. Dette spese sono a carico del bilancio della comunità montana. In caso di sostituzione del commissario, l'indennità spettante è suddivisa assegnando il settanta per cento al commissario che ha trasmesso il piano di successione e subentro ai sensi dell'articolo 74 e assegnando la restante quota ai commissari che hanno esercitato il mandato, in proporzione al periodo in cui sono stati in carica dal momento dell'insediamento.
8. Il commissario cessa dalla carica dalla data in cui opera l’estinzione della comunità montana, salvo che per l'eventuale approvazione del rendiconto della gestione dell'ente relativo agli anni 2011 e 2012.
9. Alle attività commissariali di cui alla presente sezione non si applicano le disposizioni
della l.r. 53/2001 .
Art. 73
- Piano di successione e subentro
1. Il commissario straordinario predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nell'atto di nomina o in atti aggiuntivi, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall’ente, che individua distintamente:
a) lo stato patrimoniale;
b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di foreste ai sensi della
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dei relativi atti di programmazione, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime; il personale con contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) “Addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”;
c) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura di competenza della comunità montana, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime;
d) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni affidati dalla provincia, o inerenti agli interventi di difesa del suolo finanziati dallo Stato, dalla Regione o dalla provincia, o relativi alla gestione degli interventi e dei progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o con risorse dell'Unione Europea; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime;
e) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’eventuale esercizio delle funzioni in materia di bonifica ai sensi della
legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio dei compiti e delle funzioni medesimi;
f) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti all'esercizio associato di funzioni di comuni di cui la comunità montana risulta responsabile; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni associati per l'esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime;
g) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni di comuni, diversi dalle gestioni associate di cui alla lettera f); le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano detti affidamenti; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni affidatari per l'esercizio di detti compiti e funzioni;
h) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, non rientranti nei rapporti di cui alle lettere da b) a g), conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni di cui risultano beneficiari i comuni o connessi ad opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o più comuni, e quelli conseguenti alla gestione di compiti e funzioni che la comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano i rapporti; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni affidatari per l'esercizio di detti compiti e funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio dei compiti e delle funzioni medesimi;
i) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti allo svolgimento degli altri compiti, funzioni e attività esercitati dall’ente, le attività e le passività derivanti da detto esercizio, i beni e le risorse strumentali necessari per il loro svolgimento; il patrimonio non rientrante tra i beni e le risorse strumentali di cui alle lettere da b) a h);
j) il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, non rientranti tra quelli di cui alle lettere da b) ad h); il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in corso presso la comunità montana, non rientranti tra quelli di cui alle lettere da b) ad h);
k) la proposta di organizzazione delle sedi istituzionali della comunità montana, concordata con la provincia, per la gestione di dette sedi in relazione alla prevalente successione della provincia nei rapporti di lavoro in essere; la proposta può prevedere la successione della provincia nella proprietà o nel contratto di locazione o nel possesso o nella detenzione dei beni ad altro titolo, ovvero altre modalità di gestione che garantiscano, anche in via transitoria, la continuità delle prestazioni di lavoro del personale trasferito;
l) il prospetto riassuntivo dei mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.
2. Il commissario provvede all’individuazione del personale e alla formulazione della proposta di organizzazione delle sedi, di cui al comma 1, alla lettera k), tenendo conto delle intese di cui all’articolo 78 eventualmente intervenute.
Art. 74
- Presa d'atto e provvedimento di estinzione
1. Entro la data stabilita dalla deliberazione di nomina, il commissario trasmette il piano alla Giunta regionale per la presa d'atto.
2. La Giunta regionale può indicare le ulteriori operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione del piano, quando da questo non possano trarsi tutti gli elementi per l'adozione dei decreti del Presidente della Giunta regionale previsti dalla presente sezione.
3. La presa d'atto della Giunta regionale non implica valutazioni di merito o di legittimità sul contenuto del piano.
4. La presa d'atto della Giunta regionale, con allegato il piano di successione e subentro, è trasmessa ai sindaci dei comuni della comunità montana e ai sindaci dei comuni che, secondo il piano, risultano interessati alla successione.
5. Effettuata la presa d'atto, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara estinta la comunità montana.
Art. 75
- Effetti dell'estinzione
1. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, la provincia subentra nell’esercizio delle funzioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell’estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia. La provincia succede, altresì, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), compresi i beni e le risorse strumentali connessi, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo 73, comma 1, lettera k).
2. Il personale di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c), d) e j), salvo il personale dirigente a tempo determinato, è alla stessa data trasferito alla provincia, secondo le indicazioni del piano. Il personale con contratto collettivo nazionale di lavoro “Addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” continua a svolgere le attività presso l’ente destinatario secondo le norme contrattuali in essere.
3. Fino a quando la provincia non dispone diversamente, anche a seguito delle consultazioni e degli accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previsti dal vigente ordinamento, le strutture amministrative e operative della comunità montana, il cui personale è trasferito ai sensi del presente articolo, operano, anche in deroga alle norme regolamentari vigenti nell'ente, come strutture distaccate nell'ambito dell'organizzazione della provincia medesima, presso il luogo stabilito dal decreto di estinzione, come individuato ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera k); ai dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti e le norme contrattuali in essere.
4. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, i comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 73, comma 1, lettere f), g), h) e i), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo 73, comma 1, lettera k). La successione dei comuni opera secondo quanto previsto dagli atti che regolano i rapporti o che individuano i comuni interessati e le quote di compartecipazione alle spese, e, in mancanza, per ciascuno dei rapporti medesimi e per i comuni in ciascuno di essi coinvolti, secondo le regole della solidarietà attiva e passiva ai sensi dell'
articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”). Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano altresì verso tutti i comuni partecipanti all'ente, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti a comuni determinati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai comuni che, alla data di estinzione della comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciamo parte della comunità medesima.
5. Salvo il personale dirigente a tempo determinato, il personale di cui all'articolo 73, comma 1, lettere f), g) e h), distaccato, comandato o trasferito dai comuni alla comunità montana è riassegnato ai comuni di provenienza. Negli altri rapporti di lavoro indicati dalle lettere f) e h) del comma medesimo succede il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta; il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere, e i comuni della comunità montana estinta sono obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.
6. Il decreto di estinzione può disporre diversamente dalla successione regolata ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei sindaci di tutti i comuni interessati alla successione che abbiamo a tal fine raggiunto intese o accordi per regolare in altro modo la successione tra i comuni medesimi.
7. L'accordo di cui al comma 6 può altresì stabilire che un comune sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che, per le medesime finalità, sia, per effetto dell'accordo medesimo, costituito un ufficio comune operante ai sensi dell'articolo 21, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale di cui al comma 5. In tali casi l'accordo può prevedere l'avvalimento del personale di cui al comma 2, che la provincia è tenuta a mettere a disposizione, senza oneri per i comuni, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività.
8. In assenza di accordo, il decreto di estinzione, fermo restando gli effetti successori di cui ai commi 4 e 5, individua i comuni che sono tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso di cui all'articolo 73, comma 1, lettere g), h) e i), sulla base dei seguenti criteri:
a) è individuato il singolo comune per la gestione dei rapporti attivi e passivi in corso e dei procedimenti conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni connessi ad opere, servizi, interventi realizzati in via esclusiva nel suo territorio;
b) per gli altri rapporti attivi e passivi e procedimenti è individuato il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta.
8 bis. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, è effettuata sulla base del piano di successione e subentro e comporta, da parte del comune individuato per tale funzione, in particolare:
a) l’accertamento di ogni debito e credito costituente la massa attiva e passiva e la relativa ripartizione pro quota tra i comuni coinvolti nel rapporto cui il debito o il credito afferiscono secondo le regole previste dall’articolo 75, comma 4 ovvero, nei casi in cui ai sensi di tale disposizione devono applicarsi le regole della solidarietà attiva e passiva, l’individuazione della quota spettante a ciascun comune coinvolto nel rapporto, in proporzione alla popolazione residente quale risultante dal rendiconto di gestione approvato dai comuni nell’anno precedente a quello in corso;
b) la ripartizione delle somme che devono essere versate alla Cassa depositi e prestiti per i mutui nei quali i comuni sono succeduti, la ripartizione delle somme che devono essere versate al tesoriere dell’ente estinto, nonché delle risorse che i comuni succeduti sono tenuti a restituire agli enti finanziatori che hanno concesso contributi per opere da realizzare, per le quali non risultano adottati atti di aggiudicazione definitiva;
c) la comunicazione preventiva degli schemi degli atti da assumere ai sensi delle lettere a) e b), a tutti i comuni della disciolta unione, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione tra i comuni stessi dei crediti e dei debiti nonché in ordine alla loro eventuale estinzione; gli atti sono adottati valutate le osservazioni;
9. Il decreto di estinzione provvede altresì ad individuare l’ente che gestisce in via provvisoria le funzioni di bonifica di cui articolo 73, comma 1, lettera e), fino all’individuazione, ai sensi
della l.r. 34/1994 , del soggetto competente in via ordinaria. L’ente succede nei rapporti di lavoro di cui al medesimo comma 1, lettera e); il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere.
Art. 75 bis
1. Il sindaco del comune individuato ai sensi dell’articolo 75, comma 8, o i sindaci dei comuni individuati ai sensi della medesima disposizione, d’intesa tra loro, possono presentare al Presidente della Giunta regionale la richiesta, adeguatamente motivata, di nominare un commissario per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 75, comma 8 bis.
2. La richiesta può essere accompagnata dalla designazione del commissario, formulata d’intesa tra tutti i sindaci dei comuni coinvolti nella successione. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del commissario sulla base della designazione formulata.
3. In assenza della designazione, il Presidente della Giunta regionale nomina commissario il presidente della provincia al cui territorio appartiene la maggioranza dei comuni interessati dalla successione. In tal caso il presidente della provincia può richiedere che al suo posto sia nominato commissario un assessore provinciale o il segretario generale o, in deroga all’incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 7, un dirigente o un funzionario, in servizio o in quiescenza, da lui indicato.
4. Il commissario provvede alle funzioni ed ai compiti definiti dall’articolo 75, comma 8 bis, lettere a), b), c), nonché all’individuazione dei singoli comuni tenuti all’esercizio delle funzioni di cui allo stesso articolo 75, comma 8 bis, lettera d), fermo restando, ai sensi dello stesso articolo 75, comma 8 ter, che l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori i comuni coinvolti nella successione. In particolare, né la Regione né la provincia in caso di nomina del commissario ai sensi del comma 3, rispondono in alcun modo delle riscossioni e dei pagamenti inerenti alla successione.
5. Il commissario opera con decreti dotati di immediata esecutività, i quali sono pubblicati nell'albo pretorio di ogni comune coinvolto nella successione.
6. Alla data di adozione dei singoli decreti di cui al comma 5, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative e di bilancio.
7. Il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa in relazione all’incarico da svolgere. Non possono essere nominati i soggetti di cui all’articolo 236 del d.lgs. 267/2000, intendendosi per ente locale i comuni coinvolti nella successione dell’unione estinta.
8. Al commissario, salvo che rivesta la carica di presidente o assessore della provincia, spetta un’indennità lorda complessiva determinata per tutto il periodo dell’attività commissariale, in misura forfetaria, non superiore al compenso massimo attribuibile al presidente di commissione straordinaria di liquidazione degli enti dissestati, stabilito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 (Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati), per comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dei comuni di interessati alla successione. L’indennità può essere liquidata anche per frazioni mensili, calcolate in proporzione alla durata del mandato commissariale. Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti del comune, tra quelli interessati, di maggiori dimensioni demografiche. Gli oneri finanziari sono a carico di tutti i comuni interessati alla successione e sono ripartiti in ragione della popolazione residente.
9. I comuni coinvolti nella successione sono tenuti ad assicurare al commissario ogni collaborazione per lo svolgimento della sua attività. Il commissario, per l’esercizio delle sue funzioni, può, sulla base di opportuni accordi con i comuni coinvolti nella successione, avvalersi delle risorse strumentali, professionali e logistiche dei comuni stessi.
Art. 75 ter
1. Successivamente al termine delle procedure di cui all’articolo 75 bis, la Giunta regionale con deliberazione può corrispondere ai comuni interessati un contributo a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per la definizione delle procedure di liquidazione, ripartito in modo proporzionale alle rispettive spese, fino all’importo massimo complessivo di euro 20.000 a valere sulle risorse stanziate per l'attuazione dell'articolo 90. In tal caso sono corrispondentemente ridotte le risorse da concedere ai sensi del medesimo articolo 90.
Art. 76
- Assegnazione di risorse e continuità amministrativa
1. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di estinzione della comunità montana, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla comunità medesima. In particolare, sono assegnate alla provincia le risorse per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d). La Giunta regionale può altresì assegnare alle province, in via straordinaria nell'anno 2012, complessivamente fino al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 94 per far fronte ad eventuali difficoltà finanziarie derivanti dalla successione; in tal caso, sono proporzionalmente ridotte le risorse dell'articolo 94, da assegnare ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo.
2. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti locali interessati e l'ordinato trasferimento del personale, il decreto di estinzione della comunità montana può prevedere il differimento del termine dal quale operano l’estinzione dell’ente e gli altri effetti previsti dall'articolo 75, dettando, ove occorra, disposizioni transitorie per lo svolgimento dell’attività del commissario straordinario.
2 bis. Quando sono state richieste le integrazioni di cui all’articolo 74, comma 2, nelle more del procedimento di presa d’atto, al fine di assicurare la continuità di esercizio, da parte degli enti di cui all’articolo 75, commi 1 e 9, delle funzioni conferite dalla Regione all’ente in via di estinzione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre con proprio decreto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 75, il trasferimento di dette funzioni, dei beni e delle risorse strumentali necessarie al loro esercizio e del personale dell’ente, e la conseguente assegnazione delle risorse regionali di cui al comma 1, primo e secondo periodo, dettando, ove necessario, ulteriori disposizioni per assicurare la continuità amministrativa tra gli enti interessati al subentro e alla successione. Il decreto di estinzione dà atto degli effetti che si sono già prodotti con i suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali adottati all’entrata in vigore della presente disposizione. (15) Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 32.
2 ter. Gli enti subentranti possono richiedere alla Giunta regionale la rimodulazione dei finanziamenti concessi alle comunità montane estinte, al fine di completare gli interventi o le attività in corso di realizzazione, ovvero di concludere i rapporti pendenti e di concentrare le risorse sugli interventi o sulle attività ritenuti prioritari. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, stabilisce gli interventi e le attività prioritari da realizzare, determinando la rimodulazione dei finanziamenti già concessi. (61) Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 22.
3. Il decreto di estinzione della comunità montana costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.