Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

Norme sul sistema delle autonomie locali.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 28 dicembre 2011

CAPO I
- Norme generali
Art. 17
- Definizioni
1. Si ha esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di un atto associativo, una struttura amministrativa unica svolge funzioni, e pone in essere atti e attività relativi, di cui sono titolari comuni o province.
2. Ai fini della presente legge, per “ente responsabile dell'esercizio associato” s'intende l’ente presso il quale opera la struttura amministrativa unica.
Art. 18
- Norme applicabili
1. L’esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo.(140)

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 16.

2. L'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni si svolge ai sensi del capo IV del presente titolo.
2 bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:
a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;
b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:
1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell'unione;
2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell’ambito. (6)

Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 25. Poi comma sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 6. Infine comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 16.

3. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale, le funzioni conferite dalla Regione ai comuni, alle province e alla città metropolitana (32)

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 6.

ai sensi dell’Sito esternoarticolo 118 della Sito esternoCostituzione possono essere esercitate in forma associata.
4. Per quanto non rientrante nell’esercizio associato di cui all’articolo 17, comma 1, restano ferme le modalità di esercizio congiunto o coordinato di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché le diverse forme di collaborazione tra enti locali, previsti dalla legislazione statale, in particolare dagli articoli 30, comma 1, e 34 del TUEL, e dalla legislazione regionale.
Art. 19
- Atti associativi tra Regione ed enti locali
1. La Regione può esercitare funzioni amministrative in forma associata con comuni e province, mediante stipula di convenzione di cui al presente titolo.
2. La convenzione:
a) è approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole della commissione consiliare competente per materia;
b) è sottoscritta dal sindaco del comune e dal presidente della provincia aderenti;
c) prevede che l’ente presso il quale opera la struttura amministrativa unica sia la Regione;
d) prevede che all’organo di cui di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), partecipi il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato, che lo presiede;
e) può prevedere che la successione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), riguardi anche la Regione.
3. Restano ferme le specifiche disposizioni di legge regionale che disciplinano l'esercizio associato tra Regione ed enti locali in materia di trasporto (33)

Parola così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 7.

pubblico locale.
4. Per quanto non previsto dai commi 2 e 3, si applicano le disposizioni del capo II del presente titolo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 aprile 2012, n. 14 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 25. Poi comma sostituito con l.r. 25 ottobre 2012 , n. 59 , art. 6. Infine comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo prima modificato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34. Poi periodo soppresso con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ambito (allegato A) inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo prima parzialmente modificato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10. Poi periodo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Costituzione dell'Ambito 10/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 683 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 2 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'Ambito 3 nell'allegato A è stato soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. Sito esterno684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 6 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 685 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 12 novembre 2012, n. 973 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 13 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 12 novembre 2012, n. 974 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 21 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 . A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 21 è soppresso il Comune di Fabbriche di Vallico, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'ambito 23/2 nell'allegato A prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 35 , è stato ora soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell' art. 10, comma 2, della l.r. 18 giugno 2013, n. 31 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppresso l' Ambito 10/2, nell'allegato A.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell' art. 10, comma 9, della l.r. 18 giugno 2013, n. 32 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 2 dell'allegato A, il Comune di Castelfranco Piandiscò sostituisce gli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 29 luglio 2013, n. 635 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima parzialmente modificato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 25. Poi comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 26. Poi articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 27. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nell' Allegato B, titolo elenco così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nell' Allegato B, titolo elenco aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22. Poi lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 23 dell'Allegato A, il Comune di Fabbriche di Vergemoli è inserito, in luogo del Comune di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 9 dell'allegato A, il Comune di Scarperia e San Piero sostituisce gli estinti Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A ,il Comune di Casciana Terme Lari sostituisce gli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22 novembre 2013, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 27 dell'allegato A, il Comune di Crespina Lorenzana è inserito, in luogo del Comune di Lorenzana, per fusione del Comuni di Crespina e di Lorenzana, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A, è soppresso il Comune di Crespina, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 1 dell'allegato A, il Comune di Pratovecchio Stia sostituisce gli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 37 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 maggio 2014 , n. 424, ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La composizione dell'Ambito 37/2 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 424 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Costituzione dell'Ambito 29/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 25 giugno 2013, n. 489 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 34, ed ora abrogato con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato B così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato B così sostituito con l.r. 26 luglio 21019 , n. 49, art. 19. Si veda la delibera di Giunta n. 919 del 31.07.2023 con cui l'allegato B è stato nuovamente modificato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato Bbis inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l’art. 17 (Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 ) della l.r. 6 luglio 2020, n. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Tabella “Ambito 21” soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.