CAPO I
- Territori disagiati
Art. 79
- Oggetto e finalità
1. Il presente capo detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-morfologici, sociali ed economici, al fine di promuovere l'uguaglianza tra le diverse aree territoriali della Regione e favorire l'esercizio dei diritti delle persone.
2. Le iniziative e gli interventi previsti dal presente capo sono adottati in coerenza con la promozione delle forme di esercizio associato di funzioni, e sono attuati in armonia con la legislazione regionale e con gli strumenti ordinari della programmazione regionale e ne assumono gli obiettivi di conservazione, protezione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse rurali, naturali, paesaggistiche, architettoniche, culturali e turistiche, nonché di sviluppo dei servizi, dei presìdi produttivi e dei livelli occupazionali.
Art. 80
- Criteri per l'individuazione delle situazioni di disagio
1. La Regione, ai fini dell'attuazione del presente capo, individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei seguenti elementi:
a) maggiore montanità, riferita all'asperità morfologica;
b) particolare svantaggio derivante dall'insularità;
c) minore dimensione demografica;
d) minore densità demografica;
e) maggiore spopolamento relativo ai dati del cinquantennio degli ultimi cinque censimenti della popolazione e dell'ultimo quinquennio, avuto riguardo ai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
f) maggiore incidenza della popolazione anziana;
g) minore tasso di attività;
h) minore gettito per tributi locali;
i) minore incidenza del gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
j) minore diffusione di unità produttive locali.
2. La definizione dell'indicatore unitario del disagio è effettuata, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del CAL. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento può comunque essere adottato.
3. Sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 2, la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.
4. In caso di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3, le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di aggiornamento.
5. Negli anni 2011, 2012 e 2013 (63) Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 24.
resta ferma la graduatoria che risulta approvata all'entrata in vigore della presente legge ai sensi della
legge 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio). L'aggiornamento è effettuato a decorrere dall'anno
2014 (64) Numero così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 24.
e, successivamente, con cadenza triennale.
La graduatoria è altresì aggiornata a seguito dell’istituzione di nuovi comuni, utilizzando, ove necessario, i dati dei comuni estinti. (110) Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 37.
Art. 81
- Orientamento delle politiche pubbliche regionali
1. La Regione orienta le proprie politiche pubbliche tenendo conto dei territori nei quali sono compresi i comuni che si trovano in situazione di maggiore disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'articolo 80, comma 3.
2. A tal fine, prevede azioni prioritarie o specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali attuativi della legislazione regionale che intervengono in materia di servizi educativi per l'infanzia, servizi sociali, servizi di emergenza sanitaria, servizi di trasporto pubblico locale, viabilità rurale, attività artigianali, commerciali e turistiche.
3. In particolare, la Regione favorisce la diffusione dei servizi di prossimità di cui all’articolo 92. La Regione sostiene, altresì, le attività economico-produttive, mediante misure di accesso a finanziamenti con tasso agevolato.
4. In relazione alle diverse politiche che devono essere perseguite e alle misure che devono essere attivate, gli atti di cui al comma 2 del presente articolo individuano, sulla base degli elementi di cui all'articolo 80, il grado di disagio da considerare rilevante e possono stabilire ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere conto per l'attuazione delle politiche e l'applicazione delle misure. Quando vengono in rilievo ambiti territoriali sovracomunali, l'elenco di cui all'articolo 80, comma 3, può essere riformulato in modo aggregato, o può essere considerata la presenza nell'ambito territoriale di comuni di minore dimensione demografica in situazione di maggior disagio.
5. Quando la realizzazione delle politiche pubbliche comporta l'esercizio di funzioni e servizi di competenza comunale, per l'applicazione delle azioni e delle misure di cui al comma 2 può essere richiesta, ove non già prevista dalla legislazione statale e regionale, la gestione in forma associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi.
6. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione con gradualità, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e l'efficacia delle politiche pubbliche già attivate.
7. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, la Regione tiene conto dei provvedimenti, di propria competenza, di riparto dei fondi perequativi di cui all'
articolo 13 della l. 42/2009 .
8. I provvedimenti adottati dalla Regione in favore dei comuni montani, ai sensi del capo II del presente titolo, che risultano coerenti con le disposizioni del presente articolo, si considerano assunti anche in attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 82
- Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio
1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all’articolo 54, comma 2, esercitano esclusivamente mediante l’unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27 (166) Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 30.
, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010. In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4). (203) Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 13.
Il contributo è altresì attribuito ai comuni di cui all’articolo 65 della presente legge.(124) Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 22.
2. Il contributo annuale è concesso in misura identica per ciascun comune, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento. L'individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:
b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore; (204) Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 13.
c bis) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che ad essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera c); se l’ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta, insieme ad altri, con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro. (205) Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 13.
3. I contributi sono utilizzati dai comuni, in via prioritaria, per sostenere le spese generali di partecipazione all'esercizio associato, nonché per gli interventi aggiuntivi da realizzare sul proprio territorio in relazione a detto esercizio, ovvero per le spese di gestione degli uffici di sportello di cui all'articolo 53, comma 2, per le iniziative volte ad assicurare sul territorio servizi di prossimità pubblici o privati di cui all'articolo 92, per le iniziative volte a rafforzare le politiche pubbliche regionali destinate allo sviluppo sociale e civile del territorio. Le risorse eventualmente residue possono essere utilizzate per le attività, le iniziative e gli interventi e per le spese che risultano a carico dei comuni medesimi a titolo di compartecipazione ad attività e interventi finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea.
4. Non è ammessa l'utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati, ovvero per il pagamento di ratei di mutui.
5. Ogni volta che il comune beneficiario del contributo realizza specifiche attività, iniziative e interventi in forma associata definisce nell'atto associativo o in un atto aggiuntivo le modalità di realizzazione, in modo tale che le attività, le iniziative e gli interventi riguardino il territorio del comune medesimo. Dell'utilizzazione del contributo è comunque responsabile il comune beneficiario.
6 bis. L’esercizio delle funzioni associate di cui al comma 1, è soggetto a verifica solo nei casi previsti dall’articolo 91, comma 7, nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Se è stato accertato che una funzione non è effettivamente svolta, detta funzione può essere nuovamente considerata per il contributo di cui al presente articolo solo a seguito di nuova verifica con esito positivo. Nuove funzioni attivate entro l’avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, possono comunque essere considerate sulla base dello statuto vigente dell’unione, fermi restando gli effetti delle verifiche successive. (231) Comma inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 6.
7. I contributi del presente articolo non sono considerati ai fini della determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni.
Art. 82 bis
1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 19.332.735,10 (279) Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 1.
. Il contributo massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a euro 30.000,00, cui si aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui all’articolo 80, maggiorato del 20 per cento se il comune è ricompreso nell’elenco del progetto regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”, di cui all’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’Allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR 2019”). 2. Per l’individuazione dei comuni interessati e dei valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui all’articolo 80 in vigore alla data del 1° gennaio 2020.
3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l’anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Negli anni 2021 e 2022 il contributo può essere utilizzato per tutte le voci del quadro economico che prevedono contratti, stipulati nell’anno di concessione del contributo, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione di cui al comma 9 si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG. (269) Periodi aggiunti con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
5. Nell’anno 2020 i contributi possono essere concessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori.
6. Ai fini della concessione e della determinazione della misura dei contributi:
a) la domanda deve risultare completa degli elementi e della documentazione previsti dalla deliberazione di cui al comma 12;
b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93; (271) Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
7. Il comune può richiedere, all’atto della domanda, che gli sia concessa, per un unico intervento di cui al comma 3 che intende realizzare a totale carico del contributo regionale, una somma rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo a due o tre annualità all’interno del periodo 2020-2022.
8. Il contributo è liquidato a condizione che risultino regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti:
a) ai fini del monitoraggio delle opere pubbliche nell’ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);
b) ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016, anche tramite il sistema informativo dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
9. Il contributo è liquidato, per singolo intervento di cui al comma 3, secondo i seguenti criteri:
a) per gli interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione dei contributi:
1) è liquidato il 50 per cento del valore dell’intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell’eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti del 50 per cento della somma concessa, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori;
b) per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7:
1) nella prima annualità, è liquidato il 50 per cento del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; la somma residua dell’annualità è liquidata, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;
2) per le restanti annualità, sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili.
10. Il contributo per il singolo intervento di cui al comma 3 è revocato se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. A decorrere dal 2021, il termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori è di quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. (274) Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
È altresì revocato: a) nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data;
b) nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di realizzazione dell’intervento in esercizio associato. In tal caso:
a) la domanda di contributo è comunque effettuata dal comune, che resta il soggetto beneficiario del contributo medesimo e il destinatario dell’eventuale provvedimento di revoca;
b) ai fini della liquidazione rilevano i contratti stipulati dall’ente responsabile dell’esercizio associato e i pagamenti da esso effettuati;
c) ogni onere di documentazione è a carico del comune beneficiario, che provvede ad acquisirla dall’ente responsabile dell’esercizio associato.
12. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) i limiti di importo dei contributi di cui al comma 1 concedibili negli anni 2020, 2021 e 2022 a ciascuno dei comuni interessati;
b) il termine perentorio per la presentazione della domanda e i soggetti abilitati a presentarla;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda per gli interventi che si intendono realizzare e concludere entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo, e i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni. Rientrano in tale documentazione anche la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della l. 350/2003, l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, nonché l’indicazione del responsabile unico del procedimento;
d) la documentazione da presentare per la liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento; le modalità e i termini per effettuare le richieste di liquidazione o per comunicare l’esigibilità della spesa, anche al fine di evitare la revoca;
e) gli adempimenti dei comuni per eventuali regolarizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda di contributo, la documentazione allegata, le richieste di liquidazione, e i termini perentori entro i quali devono essere svolti;
f) le modalità di revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 98;
g) la struttura regionale competente alla concessione del contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture regionali interessate al procedimento, gli adempimenti che devono essere svolti, in particolare ai fini della verifica dell’assolvimento degli oneri informativi di cui al comma 8 e del controllo sullo stato di realizzazione dell’opera mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma medesimo;
h) le ulteriori modalità operative di attuazione del presente articolo.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono, a norma dell’articolo 98, disciplina speciale per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi ivi previsti.
14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di attività contrattuale.
15. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 19.332.735,10, cui si fa fronte come segue:
a) euro 7.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 6.000.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 e 2021;
b) 6.332.735,10 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022. (280) Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 1.
15 bis. Per far fronte alle spese conseguenti alla proroga dei termini di cui all'ultimo periodo dell'articolo 111, comma 7 undecies, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di euro 3.500.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023. (275) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 1.
15 ter. Nell’anno 2023, ai comuni potenzialmente destinatari del contributo degli anni 2020 – 2022 è concesso un ulteriore contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario. Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il comune interessato presenta la domanda di concessione del contributo entro il 1° marzo 2023;
b) il contributo è concesso per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della l. 350/2003 ed è finalizzato alla copertura di spese esigibili nell’anno 2023, relative ai lavori previsti nel quadro economico dell’intervento, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione del contributo, si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG;
c) il contributo può essere concesso a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione dell’intervento di cui alla lettera b), altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune;
d) entro il termine del 31 ottobre 2023, il comune effettua i pagamenti, assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8, e presenta richiesta di liquidazione del contributo. La liquidazione avviene in un’unica soluzione, nel limite del contributo concesso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell’Osservatorio regionale contratti pubblici sull’esito positivo delle verifiche effettuate;
e) si provvede alla revoca totale del contributo in caso di mancata osservanza del termine del 31 ottobre 2023. Fermo restando detto termine per i pagamenti, il comune può evitare la revoca, a norma dell’articolo 98, se nel temine indicato dall’atto di avvio del procedimento di revoca presenta la richiesta di liquidazione e assolve agli obblighi informativi di cui al comma 8; si provvede comunque alla revoca parziale del contributo se parte della somma concessa non risulta ammissibile o non risulta pagata dal comune entro il 31 ottobre 2023;
f) con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 gennaio 2023, sono individuati i soggetti abilitati a presentare la domanda e la documentazione da presentare a corredo, i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni, compresa la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della l. 350/2003, l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, l’indicazione del responsabile unico del procedimento, la documentazione da presentare per la richiesta di liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento, nonché gli altri elementi di cui al comma 12, lettere e), f), g), h);
15 quater. Nell'anno 2023, ai comuni aventi popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti, come risultanti dai dati ufficiali ISTAT al 31 dicembre 2021, è concesso un contributo, per complessivi euro 1.000.000,00, determinato in misura identica per ogni comune destinatario, per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Per la concessione e la liquidazione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 15 ter. (282) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45. art. 8, comma 2.
15 quinquies. Agli oneri di cui ai commi 15 ter e 15 quater, pari a complessivi euro 2.000.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (283) Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45. art. 8, comma 3.