Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64
Disciplina del servizio fitosanitario regionale.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011
Art. 3
- Autorizzazione fitosanitaria e registro ufficiale dei produttori
1. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali e le variazioni della stessa sono presentate mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), al servizio fitosanitario regionale.(2)
3. Il registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all’articolo 20 del d.lgs. 214/2005 è gestito da ARTEA.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.