Legge regionale 4 novembre 2011, n. 55
Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011
Art. 8
- Modifiche all’articolo 24 della l.r. 88/1998
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
“1.Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n.55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, con i documenti attuativi di cui all’articolo 4 della l.r. 55/2011, definisce le azioni specifiche di intervento e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
“3 bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 3, della 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione nell’ambito del monitoraggio del PRIIM di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 55/2011.”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.