Menù di navigazione

Legge regionale 4 novembre 2011, n. 55

Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011

Art. 13
1. La rubrica dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 è sostituita dalla seguente: “
Programmazione regionale dei servizi di trasporto pubblico”.
2. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 è abrogato.
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 le parole: “
Il programma,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), ai fini della qualificazione del sistema dei servizi ed
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 42/1998 le parole: “
Il programma
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale definisce le azioni operative per l’attuazione degli obiettivi ed indirizzi del comma 1 e
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.