Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;
Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; (7)
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche “rifusione”); (8)
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 giugno 2011;
Considerato quanto segue:
1. La disciplina regionale in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione risale, per la Toscana, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), abrogata con la presente legge ma, allo stesso tempo, riproposta in alcuni punti ed oggetto di aggiornamento e profonda rivisitazione per le novità intervenute dall’anno 2000 ad oggi;
2. Negli anni successivi all’entrata in vigore della l.r. 54/2000 è infatti radicalmente mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: oltre alla riforma del Titolo V della Costituzione , sono entrate in vigore nuove norme statali e numerose pronunce, sia di legittimità costituzionale che dei giudici amministrativi, hanno contribuito a delineare il quadro dei principi entro cui si può esplicare la potestà normativa regionale;
3. In particolare la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), riserva allo Stato la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, mentre alle regioni è demandata, tra l’altro, l’individuazione degli “obiettivi di qualità”, intesi come criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; a questa ripartizione di competenze la presente legge si attiene in modo scrupoloso senza invadere le competenze statali;
4. Inoltre il d.lgs. 259/2003 ha definito dettagliatamente le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
5. Il d.lgs. 259/2003 ha provveduto a dare attuazione ai principi di derivazione comunitaria di liberalizzazione e semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi, al fine di assicurare una concorrenza leale ed effettiva, ed è stato pienamente legittimato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005;
6. Ulteriori pronunce della Corte costituzionale, ex multis, sentenza n. 307/2003, punto 7 del considerato in diritto, hanno chiarito che per le regioni rappresentano limiti insuperabili il rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
7. Per quanto sopraesposto si è posta dunque la necessità di procedere alla revisione della normativa regionale in materia di impianti di radiocomunicazione;
8. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, e ambiti appartenenti alla competenza concorrente delle regioni: la tutela della salute, il governo del territorio e l’ordinamento della comunicazione;
9. Con la presente legge la Regione intende dare attuazione alla l. 36/2001 e, nel rispetto del principio di precauzione del trattato istitutivo dell’Unione europea e delle competenze dello Stato, perseguire finalità di tutela della salute umana e di ordinato sviluppo del territorio mediante la corretta localizzazione, il corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione e il risanamento quando necessario;
10. L’ambito di applicazione della presente legge è limitato agli impianti fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, in quanto la disciplina degli elettrodotti che operano con frequenza inferiore a 100 KHz (50 Hz), è contenuta in altre normative regionali di settore;
11. Sull’ambito di applicazione si è ritenuto opportuno assoggettare ad un regime semplificato alcune tipologie di impianti, utilizzando come criterio la potenza in antenna e la potenza irradiata isotropica equivalente (Equivalent Isotropical Radiated Power “EIRP”), legate la prima, all'entità complessiva dei campi elettromagnetici irradiati nell'ambiente e la seconda, alla massima esposizione ai campi che può determinare l'impianto ad una certa distanza dallo stesso. Più specificamente per EIRP si intende il livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento. (9) Tale semplificazione non esclude i controlli per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, l’assoggettamento alle procedure abilitative dettate dal d.lgs 259/2003 , nonché la piena applicazione della normativa edilizia e della pianificazione urbanistica comunale;
12. Al fine di assicurare la disponibilità di un quadro conoscitivo completo, aggiornato ed affidabile, il catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture (7) deve essere interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali e (7) gestito in accordo con la normativa nazionale e regionale in materia di sistemi informativi e società dell’informazione, secondo criteri che assicurino l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della l. 36/2001 ;
12 bis. la Giunta regionale, mediante criteri tecnici, favorisce lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale e popolamento del catasto regionale degli impianti anche ai fini di rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti, nell’esercizio delle competenze regionali di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, della l. 36/2001 ed in conformità al d.lgs. 259/2003; (10)
12 ter. La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete. Tali sistemi saranno implementati nel rispetto della normativa sul trattamento dati ed evitando interferenze indebite con le attività di sanzionamento e controllo; (10)
13. Rispondono a criteri di semplificazione amministrativa le novità sugli adempimenti posti a carico dei gestori nonché l’istituzione all’interno del catasto di un’apposita sezione (11) degli impianti radioamatoriali, in cui sono raccolti i dati relativi ad impianti che hanno un minor impatto sulle emissioni elettromagnetiche;
14. In attuazione di quanto previsto dalla l. 36/2001 , si è proceduto all’individuazione di criteri di localizzazione che garantiscano il contemperamento delle contrapposte esigenze di minimizzare l’impatto delle emissioni elettromagnetiche e di garantire la funzionalità della rete e la copertura del servizio e l’esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione, che appare anche all’articolo 9, comma 1, tra i criteri del programma comunale degli impianti;
15. Tra i criteri localizzativi è previsto il divieto di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze (8) di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile , salvo esigenze di copertura del segnale delle stesse strutture (9);
16. Si è ritenuto opportuno derogare ai suddetti divieti solo per gli impianti di telefonia mobile perché, per loro natura e diversamente dagli impianti di radiodiffusione televisivi, servono porzioni di territorio limitate e quindi, in taluni casi, di aree ospedaliere e universitarie particolarmente estese, potrebbe essere necessaria la loro installazione all’interno delle aree stesse;
17. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, si conferma l’attribuzione delle competenze ai comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dei titoli abilitativi all’installazione e alla modifica degli impianti, i controlli e le azioni di risanamento;
18. Per quanto riguarda la disciplina delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi è stato effettuato un richiamo ai pertinenti articoli del d.lgs. 259/2003 in osservanza della citata giurisprudenza costituzionale che riserva allo Stato la disciplina delle procedure abilitative. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 35, commi 4 e 4 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; (12)
19. La previsione del programma comunale degli impianti, oltre a fornire ai comuni uno strumento di programmazione strategico per garantire un uso razionale del territorio e ridurre il più possibile l’impatto negativo degli impianti, risulta coerente con l’esigenza, più volte affermata dalla Corte costituzionale, di garantire procedure di rilascio dei titoli abilitativi “tempestive, non discriminatorie e trasparenti”. Esso infatti garantisce la rapida conclusione del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi perché essi verranno richiesti in ragione di parametri predefiniti;
19 bis. In attuazione della direttiva 2018/1972/UE la presente legge persegue altresì l’obiettivo di “incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione; (10)
20. Il risanamento degli impianti, in attuazione della l. 36/2001 , è essenziale ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti e quindi, a questo scopo, sono previste sia le azioni di risanamento che la possibilità di procedere anche tramite la delocalizzazione delle infrastrutture;
21. Il piano di risanamento è elaborato ed attuato dalla Regione per ragioni di opportunità inerenti l’adeguatezza del livello regionale di governo; l’approvazione regionale non esclude che esso sia definito mediante un accordo coi soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente;
22. Per quanto riguarda l’articolo 14, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sono poste sanzioni solo per gli ambiti di competenza legislativa sostanziale regionale mentre, ai commi 2 e 6 del medesimo articolo, ci si limita a richiamare le sanzioni previste dalla l. 36/2001 senza intento novativo;
23. Abrogato; (13)
24. Non possono essere accolte le proposte contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali che chiedono di inserire un onere di rilascio di fideiussione e di uno specifico atto d’obbligo da parte dei gestori in occasione del rilascio del titolo abilitativo; infatti la Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005, in particolare punto 15.1. del considerato in diritto, ha ritenuto l’articolo 93 del d.lgs. 259/2003 “..espressione di un principio fondamentale..” della materia dell’ordinamento delle comunicazioni, “..in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni.”. Su queste basi la Corte costituzionale, con sentenza n. 272/2010, punto 3.2 del considerato in diritto, ha dunque confermato che, “…in mancanza di un tale principio..”, ogni singola regione “..potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti, nello stesso senso l’attuale formulazione dell’articolo 54 del d.lgs. 259/2003; (9)
24 bis. Circa gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, sono necessarie alcune precisazioni:
a) l'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001 attribuisce alle regioni la competenza alla “realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale [..] di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni dì esposizione della popolazione”. Il comma 3 dell’articolo 5, sostituito dalla legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011), prevedeva che i gestori presentassero “entro il 31 ottobre di ogni anno” la dichiarazione sugli impianti e, quindi, la riformulazione del comma 4 operata dalla sopracitata l.r. 11/2024 alleggerisce tale onere che attualmente riguarda “l’attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento”.
b) Inoltre, il comma 5 dell’articolo 5 sostituito dalla l.r. 11/2024, richiede “informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell’istanza di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5 bis”; anche qui si agisce nel rispetto della normativa statale ed infatti:
1) l’articolo 10, comma 5 bis, richiama specificamente casi di “qualsiasi modifica dell’impianto o della configurazione effettivamente esercita [..] soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003”;
2) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 (Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore), stabilisce obblighi di comunicazione che riguardano, tra l'altro, le “informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti”. Quindi anche tali obblighi informativi si applicano nei limiti e con le modalità stabiliti dalle fonti statali senza imporre oneri ulteriori rispetto ad esse, compresi gli impianti di cui all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. 98/2011 convertito dalla l. 111/2011; (10)
25. In accoglimento del sopracitato parere del Consiglio delle autonomie locali, all’articolo 12, comma 4, è precisato ulteriormente che la delocalizzazione degli impianti grava sui gestori, ed inoltre, all’articolo 16, comma 6, è prevista un’attività regionale di assistenza giuridica e tecnica ai comuni per le problematicità che dovessero emergere dopo il piano di risanamento regionale;
Approva la presente legge
CAPO I
- Oggetto e principi
Art. 1
- Finalità
1. La presente legge disciplina la localizzazione e l’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici (14), la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformità al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. La Regione pone il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.
3. La Regione assicura che l'esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all’articolo 2, al fine di garantire:
a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;
c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2;
c bis) l’individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 259/2003, da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese. (15)
3 bis. La Regione promuove lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con qualità di servizio (QoS) tale da consentire applicazioni che richiedano una o più delle seguenti caratteristiche:
a) bassissima latenza e ad alta affidabilità;
b) velocità di trasmissione dati molto elevata;
4. Nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, di cui all’articolo 2, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. Nel rispetto dei medesimi obiettivi di qualità e minimizzata l'esposizione della popolazione, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti perseguono l'obiettivo della migliore qualità del servizio. (17)
5. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
Art. 2
- Definizioni
1. Agli effetti della presente legge si intendono per:
a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;
b) esercizio degli impianti fissi: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;
b bis) infrastrutture: le risorse correlate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera zz) del d.lgs. 259/2003, abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del medesimo d.lgs. 259/2003; (18)
c) obiettivi di qualità:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, anche per lo sviluppo di reti mobili a banda larga con QoS di cui all’articolo 1, comma 3 bis; (19)
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
d) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 36/2001 ;
e) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 36/2001 ;
g) impianti fissi ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
h) potenza massima al connettore di antenna nel caso di sistema radianti complessi: la somma delle potenze massime ai vari connettori di antenna;
i) EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento;
l) titolo abilitativo: gli atti previsti dagli articoli 43 (21) e seguenti, del d.lgs. 259/2003 e dall’articolo 35, comma 4 e 4 bis (19), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .
Art. 3
- Ambito oggettivo
1. La presente legge si applica alle infrastrutture e (22) agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla l. 36/2001 , operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati “impianti”.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;
b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.
3. Ai seguenti impianti si applicano soltanto le disposizioni di cui agli articoli 6, 13, 14 e 15:
b) impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W.
4. Agli impianti di cui ai commi 2 e 3, si applicano i limiti, i valori e gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001 .
CAPO II
- Funzioni e criteri localizzativi
Art. 3 bis
Livelli e qualità del servizio(24)
1. La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, disponibili per i comuni.
2. I sistemi di cui al comma 1 sono implementati con lo scopo di produrre stime di livello di qualità dei servizi e delle reti nel rispetto dell’articolo 8 del d.lgs. 259/2003.
Art. 4
- Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale
1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, in conformità con la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), e del d.lgs. 259/2003, (25) i criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto ai fini di semplificazione, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti; i criteri tecnici ineriscono a: (25)
a) il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell’inventario, in modo da assicurare l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della l. 36/2001;(26)
b) la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 12, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle stesse azioni da parte dei gestori degli impianti;
e) lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 13;
f) la presentazione delle dichiarazioni da parte (75) dei radioamatori di cui all’articolo 6, comma 2.
1 bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, anche prevedendo termini di approvazione. (28)
2. I criteri di cui al comma 1:
a) si attengono a principi di interoperabilità dei sistemi informativi e della presente legge, di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori; (26)
b) si adeguano alle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
3. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, di norma ogni anno, un rapporto che contiene:
a) la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio regionale, con riferimento alle caratteristiche di sviluppo della rete di impianti;
b) la valutazione dei rischi sanitari (29), con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
b bis) lo stato dei livelli di qualità di servizio delle reti a banda larga mobile dislocati sul territorio regionale; (30)
c) un resoconto dell’attività del comitato tecnico per gli impianti di cui all’articolo 7.
4. Il rapporto di cui al comma 3, è redatto sulla base dei dati e delle informazioni del catasto regionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), dei sistemi di cui all’articolo 3 bis (31) e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.
Art. 5
- Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture (32)
1. Il catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, di seguito denominato “catasto regionale”, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione e ai valori di saturazione dello spazio elettromagnetico rispetto ai limiti normativi in vigore.
2. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati, il catasto regionale:
a) contiene la mappa degli impianti in esercizio e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003 presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti e infrastrutture comunicati in sede di richiesta di titolo abilitativo o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, nonché quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;
b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla l.r. 54/2009;
c) fornisce le mappe dei livelli del campo sul territorio, anche sotto forma di dati georiferiti, per le finalità di cui al comma 1 e di valutazioni di compatibilità di eventuali nuove installazioni rispetto ai campi preesistenti e ai limiti normativi;
d) consente valutazioni preventive dei gestori della compatibilità delle nuove ipotesi di impianti rispetto ai valori di campo preesistenti e ai limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici;
e) è interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali.
3. I gestori effettuano la valutazione di cui al comma 2, lettera d), mediante:
a) le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1;
b) la conoscenza dei dati tecnici solo dei propri impianti.
4. Ai fini del popolamento del catasto regionale, i gestori comunicano al comune e all’ARPAT in modalità telematica, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), l’attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento e, a seguito di tale comunicazione, il catasto regionale è aggiornato automaticamente.
5. La comunicazione di attivazione del gestore:
a) comprende le informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell’istanza di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 10, comma 5 bis;
b) può comprendere la documentazione di apposizione dell’etichetta informativa di cui all’articolo 10.
6. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo ed ai sistemi di cui all’articolo 3 bis.
7. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale anche tramite le funzionalità di aggiornamento e condivisione delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3 bis, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.
Art. 6
- Inventario degli impianti radioamatoriali (33)
1. È istituito l’inventario degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.
2. Ai fini della formazione e gestione dell’inventario degli impianti radioamatoriali, i radioamatori compilano una dichiarazione in via telematica entro trenta giorni dall’attivazione dell’impianto; la dichiarazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
a) le generalità dei gestori;
b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
c) la tipologia d’impianto.
3. I comuni e l’ARPAT acquisiscono automaticamente in via telematica la dichiarazione di cui al comma 2. In caso di modifica dell’impianto, i radioamatori aggiornano la comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 7
- Comitato tecnico per gli impianti
1. È istituito, presso l’Amministrazione regionale, il comitato tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa, avvalendosi anche delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3 bis, (34) e con funzioni di:
a) consulenza e di proposta nelle materie oggetto delle presente legge, anche nell’ambito delle procedure sostitutive di cui all’articolo 12, comma 6; (35)
b) consulenza tecnica e giuridica per le azioni e il piano di risanamento di cui agli articoli 12 e 16; (35)
c) formulazione di pareri tecnici su questioni attinenti all’approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9.
2. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è composto da sei membri di cui:
a) due funzionari della Regione competenti in materia, tra i quali il Presidente della Giunta regionale indica il presidente;
b) due funzionari dell’ARPAT, designati dalla stessa Agenzia;
c) due membri (36) designati dal Consiglio delle autonomie locali tenuto conto di entrambi i generi.
2 bis. Il Comitato può avvalersi, previa convenzione, della consulenza tecnico-scientifica di enti pubblici con competenze in materia di telecomunicazioni. (37)
3. In relazione all’oggetto dei lavori:
a) la convocazione del comitato può essere chiesta dal comune interessato e sono invitati i relativi rappresentanti;
b) sono invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti e delle infrastrutture (38), un rappresentante del ministero competente, un membro del comitato regionale delle comunicazioni (CORECOM) e un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale competente.
4. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.
5 bis. Ai membri del comitato di cui al comma 2, lettere a) e b), non si applica l’articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (39)
Art. 8
- Funzioni comunali
1. I comuni provvedono:
a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3 bis, (40) curandone la trasmissione al SUAP;
b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;
c) alle azioni di risanamento ai sensi dell’articolo 12;
d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 13, avvalendosi dell’ARPAT;
e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge;
f) all’adeguamento dei piani operativi, strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettere a), a bis), della legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.(41)
2. Al fine dell'ottenimento di una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011), (40) i comuni provvedono altresì a delimitare le aree intensamente frequentate, come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
3. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, i comuni si avvalgono dell'ARPAT.
Art. 9
- Programma comunale degli impianti (42)
1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:
a) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e, in particolare, dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1;
b) delle aree individuate sulla base dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1, e della delimitazione ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2 bis;
c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i titolari degli impianti e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, presentano, in via telematica, ai comuni territorialmente competenti un programma di sviluppo della rete, comprendente l’ubicazione e le caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti previsti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare gli impianti.
3. Gli impianti di potenza EIRP inferiore a 100 W non sono inclusi nel programma di sviluppo della rete di cui al comma 2 qualora siano installati su supporti esistenti.
4. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti in osservanza dei criteri della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3 bis e mediante procedure che assicurano:
a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d’uso del territorio, nonché favorire l’accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d);
c) valutazioni in merito alla qualità dei servizi previsti nel piano, secondo le caratteristiche indicate all’articolo 1, comma 3 bis.
5. Il programma comunale degli impianti ha durata almeno triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.
6. Ai fini dell’informazione e partecipazione della popolazione residente, il comune può promuovere processi partecipativi nelle forme attuative dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche presentando domanda di sostegno regionale ai sensi del capo III della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).
Art. 10
- Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti
1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, è rilasciato dal comune, tramite il SUAP, nel rispetto:(43)
a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;
b) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) (44);
c) dei criteri localizzativi di cui all’articolo 11;
d) del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.
2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell’ambito di un procedimento:
a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica, ove prevista, (45) e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 43 (46) e seguenti del d.lgs. 259/2003 ;
3. I gestori (44) trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo relativa al territorio di competenza secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2.
4. Il comune, tramite lo SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.
5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall’installazione e possono inviarne documentazione fotografica all’ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:
a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;
b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;
5 bis. L’impianto oggetto del titolo abilitativo è realizzato e configurato secondo quanto dichiarato nella relativa istanza, anche eventualmente con una potenza al trasmettitore inferiore a quanto richiesto con conseguente adeguamento del titolo abilitativo. Qualsiasi modifica dell’impianto o della configurazione effettivamente esercita è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003.(48)
Art. 11
- Criteri localizzativi
1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:
a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
d) è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
e) è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l’installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.
2 bis. Sulla base dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e per le finalità della presente legge, il comune può individuare aree:
a) preferibili per l’installazione;
3. L'osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e della delimitazione ai sensi del comma 2 bis, (50), non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.
4. Il comune può disporre la diminuzione dei termini di cui all’articolo 44 (51), comma 10 (51), del d.lgs. 259/2003 e ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel caso in cui il gestore utilizzi le migliori tecnologie disponibili al fine del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico.
Art. 12
- Azioni di risanamento
1. Il comune, tenuto conto del piano di risanamento di cui all'articolo 16, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2 ed incompatibilità con i criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, e le aree di cui al comma 2 bis, lettera b), del medesimo articolo 11. (52)
2. Le azioni di risanamento:
a) sono disposte dal comune non oltre un anno dall’accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4;
b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
c) sono attuate a cura e spese dei titolari.
3. In ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d’urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.
4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti.
5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.
6. Nel casi di cui al comma 3, qualora il comune non provveda, ed al comma 5, qualora l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede nelle forme e con le modalità previste a tal fine dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).
7. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l’articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). (53)
7 bis. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo. (54)
CAPO III
- Controllo e sanzioni
Art. 13
- Vigilanza e controllo
1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell’ARPAT ai sensi dall’articolo 14, comma 1, della l. 36/2001 , nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
2. I controlli verificano:
a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
b) l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento;
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano i criteri tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), anche con riferimento ad eventuali e periodiche verifiche generali inerenti la conformità degli impianti e delle reti alle prescrizioni stabilite in sede di rilascio del titolo abilitativo.
4. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.
5. I costi ed il numero dei controlli (56) sono stabiliti dalla carta dei servizi e delle attività prevista dalla l.r. 30/2009 .
Art. 14
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque installi, esercisca un'infrastruttura o (57) o modifichi un impianto, in assenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 e alla cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto; tali sanzioni sono irrogate dal comune competente.
1 bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:
a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;
b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull’impatto elettromagnetico dell’impianto;
2. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo di cui all’articolo 10 è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 15, comma 4, della l. 36/2001 ; tale sanzione è irrogata dal comune competente.
3. La mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle dichiarazioni di cui all’articolo 5, comma 4 e di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 (58) è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 per ogni impianto; la sanzione complessiva non può comunque superare euro 300.000,00. La sanzione è irrogata dalla Regione, la quale contestualmente ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione prescritta entro un termine perentorio, pena la cessazione dell'attività dell'impianto di cui si tratti.
4. La sanzione di cui al comma 3, è ridotta:
a) ad un decimo, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni relative agli impianti radioamatoriali (59);
b) ad un quinto nel caso in cui le dichiarazioni siano presentate entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 5, comma 4 e di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 (58).
4 bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis e 3 sono ridotte ad un quinto per gli impianti con potenza EIRP inferiore a 100 W e per i ponti radio. (60)
5. La mancata attuazione delle azioni di risanamento di cui all’articolo 12, da parte dei titolari degli impianti, così come del rispetto dei relativi tempi e modalità stabiliti dal comune, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 100.000,00; tale sanzione è irrogata dal comune competente.
6. Il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 1, della l. 36/2001 . Ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la sanzione è irrogata dalla Regione. Il comune ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all’articolo 12. (61)
7. L'inosservanza di quanto previsto all'articolo 10, comma 5, comporta l'irrogazione, da parte del comune competente, di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 per ogni impianto soggetto a titolo abilitativo ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003. (62)
7 bis. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa da 700,00 euro a 3.500,00 euro, irrogata dal comune. (60)
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano:
a) la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale);
b) la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
9. Sono fatte salve disposizioni statali che, anche successivamente all’entrata in vigore della presente legge, prevedono autorità sanzionatorie diverse da quelle individuate dalla presente legge.
CAPO IV
- Disposizioni finali
Art. 15
- Disposizioni attuative
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della l.r. 11/2024, la Giunta regionale approva la deliberazione sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1.(63)
Art. 16
- Piano di risanamento
1. La Giunta regionale approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità ed ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1.
2. Il piano di risanamento:
a) è approvato, entro un anno dalla pubblicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) (65), su proposta dei soggetti gestori ovvero autonomamente e con oneri a carico dei gestori medesimi in difetto della proposta, sentiti i comuni interessati;
b) dopo l’approvazione è trasmesso ai comuni interessati entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURT;
c) è attuato dalla Giunta regionale mediante prescrizioni ai gestori per la riduzione a conformità indicata dal d.p.c.m. di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001 .
3. Il piano di risanamento contiene:
a) la ricognizione delle situazioni di superamento dei limiti, valori ed obiettivi di qualità e di non rispetto dei criteri localizzativi;
b) le linee di azione da parte dei gestori, dei comuni territorialmente competenti e di eventuali soggetti interessati, per l'adeguamento ai limiti e criteri localizzativi di cui all'articolo 11. (66)
3 bis. Ai fini del comma 3, lettera b), i titolari degli impianti soggetti al risanamento implementano a propria cura e spese le azioni dell'articolo 12. (67)
6. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo. (66)
Art. 17
- Disposizioni transitorie
1. Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalità per la presentazione delle relative dichiarazioni, di cui, rispettivamente, all’articolo 4, comma 1, lettera a), d) ed f), sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 54/2000 .
2. Fino all’adeguamento dei piani operativi (69) comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.
3 bis. Gli impianti con titolo abilitativo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 259/2003 non conformi alla normativa edilizia, qualora non presentino domanda ai sensi dell’articolo 10, sono soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all’applicazione del risanamento ai sensi dell’articolo 12. (70)
8. Fino all’approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo è rilasciato:
a) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c); (3)
b) tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 9, comma 2;
c) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.
8 bis. Fino all’approvazione della deliberazione:
a) sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1, non si applica l’articolo 5, comma 4;
b) sul programma comunale degli impianti di cui all’articolo 4, comma 1 bis, non si applicano le modifiche di cui all’articolo 9. (70)
13. (72) le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione.
14. Il programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, tiene conto delle localizzazioni previste negli accordi di cui all’articolo 43, comma 3 (76), del d.lgs. 259/2003, conformi agli obiettivi di qualità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a):
Articolo 17 bis
Clausola valutativa (74)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2025, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) dati ed informazioni inerenti ai sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete implementati e resi disponibili per i comuni, ai sensi dell’articolo 3 bis ed elenco dei comuni che se ne sono avvalsi;
b) resoconto puntuale dell’attività di consulenza tecnica e giuridica svolta dal Comitato tecnico per gli impianti in merito alle azioni di risanamento di cui all’articolo 12 e dei pareri resi su questioni attinenti all’approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9;
c) elenco dei comuni che hanno approvato o aggiornato il programma comunale degli impianti e degli eventuali processi partecipativi attivati per la loro formazione.
3. La relazione di cui al comma 2 non sostituisce il rapporto di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 18
- Abrogazione
1. La legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), è abrogata.
Art. 19
- Norma finanziaria
1. Agli oneri relativi all’istituzione dell’inventario di cui all’articolo 6, stimati in euro 100.000,00 per il 2011 ed euro 50.000,00 rispettivamente per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, si fa fronte, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, con le risorse attualmente stanziate per le politiche ambientali del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 431 “Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese di investimento” per euro 70.000,00 nel 2011 e sulla UPB 432 “Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese correnti” per euro 30.000,00 nel 2011, euro 50.000,00 nel 2012 ed euro 50.000,00 nel 2013.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.