Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 17
- Disposizioni transitorie
1. Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalità per la presentazione delle relative dichiarazioni, di cui, rispettivamente, all’articolo 4, comma 1, lettera a), d) ed f), sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 54/2000 .
2. Fino all’adeguamento dei piani operativi (69) comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.
3 bis. Gli impianti con titolo abilitativo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 259/2003 non conformi alla normativa edilizia, qualora non presentino domanda ai sensi dell’articolo 10, sono soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all’applicazione del risanamento ai sensi dell’articolo 12. (70)
8. Fino all’approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo è rilasciato:
a) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c); (3)
b) tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 9, comma 2;
c) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.
8 bis. Fino all’approvazione della deliberazione:
a) sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1, non si applica l’articolo 5, comma 4;
b) sul programma comunale degli impianti di cui all’articolo 4, comma 1 bis, non si applicano le modifiche di cui all’articolo 9. (70)
13. (72) le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione.
14. Il programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, tiene conto delle localizzazioni previste negli accordi di cui all’articolo 43, comma 3 (76), del d.lgs. 259/2003, conformi agli obiettivi di qualità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a):
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.