Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011
Art. 3
- Competenze della Regione
1. Per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 2 e 10, il Presidente della Giunta regionale (14):
a) può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera; (15)
b) può partecipare agli accordi di programma promossi da soggetti diversi dall'amministrazione regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati.
2. L'accordo di programma definisce, oltre ai contenuti di cui all' articolo 34 quinquies della l.r. 40/2009 , (16) la riduzione di termini e le semplificazioni procedurali che i soggetti sottoscrittori si impegnano ad attuare al fine di accelerare le procedure.
3. Ove si verifichino inerzie o ritardi in ordine agli adempimenti concordati con l'accordo di programma e il collegio di vigilanza non provveda ai sensi dell' ai sensi dell'articolo 34 octies , comma 8, della l.r. 40/2009 , (16) il Presidente della Giunta regionale lo invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali senza che il collegio abbia provveduto, procede in sua sostituzione e nomina un commissario, con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
4. Per quanto non previsto e non in contrasto con la presente legge si applica la l.r. 40/2009 . (16)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.