Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011
Art. 10
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti per la realizzazione delle seguenti opere private, in considerazione della corrispondenza dell’interesse del privato agli obiettivi regionali:
a) all’insediamento e allo sviluppo di medie e grandi imprese o aggregazioni di imprese equivalenti ad esse, in ragione dell’obiettivo del rafforzamento del sistema produttivo e dei livelli occupazionali;
b) impianti e strutture per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti in ragione dell’obiettivo di garantire i livelli di autosufficienza regionale, i livelli di recupero ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la razionalizzazione dell'attività di trasporto dei rifiuti dai luoghi di produzione ai luoghi di smaltimento o recupero;

c) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in ragione dell’obiettivo del raggiungimento dei livelli assegnati alla Regione ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e della normativa statale di recepimento;
d) il trattamento e la depurazione delle acque reflue derivanti da attività agricole o industriali in ragione dell’obiettivo di tutela della qualità delle acque.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.