Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18
Norme in materia di panificazione
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 13 maggio 2011
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;
Visto l’


Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 18 gennaio 2011.
Considerato quanto segue
1. Con l’


2. La Regione intende valorizzare l’attività di panificazione con la previsione, per i responsabili dell’attività produttiva, della partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
3. Al fine di superare un’evidente incertezza del quadro normativo di riferimento in materia di apertura e di riposo settimanale, che ha prodotto difformità applicative sul territorio, appare necessario definire una disciplina regionale del riposo settimanale e festivo dell’attività di panificazione.
4. Al fine di tener conto dell’esperienza maturata da coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno svolto per un determinato periodo di tempo, l’attività di panificazione, si prevede, per tali soggetti, o l’esenzione dalla partecipazione al corso di formazione obbligatoria, ovvero, un percorso abbreviato di formazione professionale.
approva la presente legge
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 108 del 26 aprile 2012 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4 e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.